Cassazione, Sentenza 11.8.2010 n. 18619
P.C., premesso di essere proprietaria dell’appartamento sito in (OMISSIS), concesso in comodato al figlio R.M. affinché vi svolgesse la sua attività lavorativa, prima delle sue nozze con D.V.M. R., immobile che quest’ultima, dopo la separazione personale dal marito aveva, pur diffidata a restituirlo, continuato ad occupare senza titolo, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, la D.V. Chiedendone la condanna al rilascio del bene in questione ed al risarcimento dei danni subiti. Con sentenza parziale del 15.02.2002, l’adito Tribunale accoglieva le domande della P. e condannava la convenuta al chiesto rilascio entro la data fissata ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 56, nonché al risarcimento dei danni, per la cui liquidazione disponeva la prosecuzione del giudizio. La D.V. Impugnava la pronuncia. Con sentenza del 1.04-14.06.2005, la Corte di appello di Napoli accoglieva soltanto il motivo del gravame della D.V. Relativo alla statuizione, pertanto annullata, di condanna generica dell’appellante al risarcimento dei danni, mentre respingeva le ulteriori censure. In particolare la Corte distrettuale riteneva.....
LaPrevidenza.it, 12/09/2010
089757100
3287451985
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