Cgce, Grande Sezione C-387/05
Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo unilateralmente esentato da dazi doganali l’importazione di materiali utilizzabili a fini tanto civili che militari nel periodo 1º gennaio 1999 - 31 dicembre 2002 e avendo rifiutato di calcolare e versare le risorse proprie indebitamente non percepite a causa di tale esenzione nonché gli interessi di mora dovuti per non aver messo tempestivamente dette risorse proprie a disposizione della Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi, da un lato, dell’art. 26 CE, dell’art. 20 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), nonché, di conseguenza, della tariffa doganale comune e, dall’altro, degli artt. 2, 9, 10 e 17, n. 1, del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1), quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355 (GU L 175, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 1552/89»), nonché degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1)....
LaPrevidenza.it, 14/04/2010
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...