Cassazione, sez. Tributaria 16.2010 n. 16723
La scrl Cantina Sociale di N., esercente l’attività, senza fine di lucro, di manipolazione, trasformazione e alienazione delle uve prodotte nei terreni dei soci, impugnava innanzi alla C.T.P. Di Venezia gli avvisi di liquidazione I.C.I. nn. (OMISSIS), notificati dal Comune di N. per gli anni dal 1996 al 1999 relativi ad immobili di sua proprietà siti in agro di quel Comune alla via (OMISSIS).
La Cooperativa chiedeva l’annullamento dell’atto impositivo per inesistenza dei presupposti oggettivi per l’applicazione dell’imposta, trattandosi di fabbricati rurali, per omessa previa notifica della rendita attribuita, omessa motivazione, mancata allegazione degli atti ed irregolare determinazione delle sanzioni. Sosteneva, infatti, di svolgere in uno dei fabbricati de quibus attività esclusivamente agricola, che l’altro era adibito ad abitazione del custode ed agli uffici della stessa cooperativa.
Resisteva il Comune, affermando la regolarità delle procedure eseguite e che, nella specie, non si riscontravano neppure le caratteristiche della ruralità, non sussistendo i presupposti di legge.
La C.T.P. Accoglieva il ricorso, condividendo la tesi della Cantina sociale ed affermando che gli immobili avrebbero dovuto essere iscritti in categoria D10.
Proponeva appello il Comune. Resisteva la cooperativa, ribadendo quanto già sostenuto.
La C.T.R. Respingeva il gravame, affermando che doveva riconoscersi carattere rurale alle costruzioni, dato che “la società cooperativa non può considerarsi ente giuridico distinto dalle persone dei soci... e l’attività svolta dalla cooperativa deve ritenersi sostitutiva di quella dei singoli coltivatori associati e perciò soggettivamente e oggettivamente connessa con l’attività agricola primaria degli stessi”.
LaPrevidenza.it, 23/07/2010
089757100
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