Cgce, Seconda sezione, sentenza 4.6.2009 C-142/05
«Direttiva 94/25/CE – Ravvicinamento delle legislazioni – Imbarcazioni da diporto – Divieto di utilizzare moto d’acqua fuori dai corridoi pubblici di navigazione – Artt. 28 CE e 30 CE – Misure di effetto equivalente – Accesso al mercato – Ostacolo – Tutela dell’ambiente – Proporzionalità»
Il regolamento nazionale controverso nella causa principale rientra nella categoria delle misure nazionali di cui trattasi in quest’ultima disposizione della direttiva 94/25. Infatti, tale regolamento prevede un divieto generale dell’uso delle moto d’acqua fuori dai corridoi pubblici di navigazione. Ai sensi dell’art. 3, primo comma, di tale regolamento, il länsstyrelsen identifica le acque provinciali al di fuori dei corridoi pubblici di navigazione in cui possono essere utilizzate le moto d’acqua. Tuttavia, al länsstyrelsen incombe l’obbligo di adottare disposizioni per l’uso di tali natanti nelle acque di cui ai nn. 1-3 dell’art. 3 di detto regolamento.
Occorre rammentare che devono essere considerate «misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione» ai sensi dell’art. 28 CE le misure di uno Stato membro che abbiano per oggetto o per effetto di penalizzare i prodotti provenienti da altri Stati membri nonché gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in mancanza di armonizzazione delle legislazioni nazionali, dall’assoggettamento di merci provenienti da altri Stati membri, in cui siano legalmente fabbricate e messe in commercio, a norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse devono rispondere, anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili a tutti i prodotti (v., in tal senso, sentenze 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, detta «Cassis de Dijon», Racc. pag. 649, punti 6, 14 e 15; 26 giugno 1997, causa C 368/95, Familiapress, Racc. pag. I 3689, punto 8, nonché 11 dicembre 2003, causa C 322/01, Deutscher Apothekerverband, Racc. pag. I 14887, punto 67). Nella medesima nozione rientra ogni altra misura che ostacoli l’accesso al mercato di uno Stato membro di prodotti originari di altri Stati membri (v. sentenza 10 febbraio 2009, causa C 110/05, Commissione/Italia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37). ...
LaPrevidenza.it, 22/06/2009
089757100
3287451985
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