Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 7 agosto 2012, n. 14172
p. 1. Con il primo motivo vengono dedotte violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies; artt. 354, 161 c.p.c., censurandosi la reiezione da parte del C.N.F. dell'eccezione di preclusione derivante dal passaggio in giudicato della precedente decisione del 31.12.2008. Il mezzo d'impugnazione si sviluppa in due gradati ordini di censure, riassumibili nei termini di seguito indicati.
1) La natura di organi amministrativi dei C.O.A., riconosciuta fin dal 1985 dal Consiglio di Stato e comportante l'applicazione delle regole contenute nella L. n. 241 del 1990 al procedimento disciplinare, comportavano, da un canto, la non giurisdizionalità di quest'ultimo e la non qualificabilità, in termini di sentenza, dei provvedimenti adottati, dall'altro, la qualità di parte, sia pure pubblicaci siffatti organismi nell'ambito del procedimento impugnatorio svolgentesi davanti al giudice speciale, il C.N.F., comportante il conseguente onere di impugnare le decisioni sfavorevoli. Ne deriverebbe nel caso di specie che, in mancanza del previsto ricorso a queste S.S.U.U. avverso la prima decisione de C.N.F., caducatoria del primo provvedimento del C.O.A., tale effetto sarebbe divenuto irrevocabile.
2) Nella gradata ed "assurda" ipotesi che il provvedimento del C.O.A fosse da equipararsi ad una sentenza, con conseguente ruolo del C.N.F. di giudice d'appello quest'ultimo non avrebbe potuto adottare la "abnorme" statuizione di "rinvio" al primo "giudice", in ritenuta applicabilità dell'art. 354 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle tassative ipotesi previste da tale articolo, do vendo semmai provvederla seguito del rilievo della nullità, direttamente nel merito, il che non era avvenuto.
Le censure sono prive di fondamento.
L'irrevocabilità della sentenza caducatoria del primo provvedimento del C.O.A., irrogante la sanzione disciplinare, non si è tradotta in una preclusione da "giudicato" comportante l'impossibilità di riesame dei fatti posti a fondamento degli addebiti, essendo stato l'annullamento pronunziato dal C.N.F. motivato da ragioni di mera rilevanza formale, inficianti il solo atto conclusivo di quel procedimento.
La mancata impugnazione di tale decisione da parte del C.O.A ha dato luogo al passaggio in giudicato del solo accertamento di nullità, per difetto di sottoscrizione, della deliberazione in data 10.7.2007, ma non anche alla "consumazione" del potere disciplinare, relativo agli illeciti in questione, ancora spettante all'organismo forense locale, che ben avrebbe potuto, anche a prescindere dal "rinvio" non assimilabile a quello di cui all'art. 354 c.p.c., attesa la natura non giurisdizionale del procedimento svolgentesi innanzi al C.O.A. - disposto dal C.N.F., procedere nuovamente nei confronti dell'incolpato, sulla scorta degli atti restituitigli o di quelli già in suo possesso, ed adottare un nuovo atto conclusivo valido, in luogo di quello precedente, la cui accertata invalidità non si era propagata a quelli che l'avevano preceduto. Superato dalle suesposte argomentazioni il primo e principale profilo di censura contenuto nel mezzo d'impugnazione, ne resta assorbito il secondo e subordinato, presupponente l'impropria attribuzione, sopra esclusa in considerazione della natura amministrativa del procedimento disciplinare davanti al C.O.A., della qualità di giudice di primo grado a quest'ultimo e di quello di appello al C.N.F..
p.2. Con il secondo motivo, deducente violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1578 del 1933, artt. 38, 44 e 50, L. n. 241 del 1990, artt. 7, 8, 10 e 21 septies, si sostiene che le sospensioni, in attesa della definizione dei processi penali, di quelli disciplinari, già avviati ex art. 38 cit. R.D. per ravvisate violazioni di carattere deontologico, in quanto non normativamente previste, avrebbero integrato decisioni definitorie "allo stato degli atti", con la conseguenza che, una volta passate in giudicato le sentenze penali ed acquisite le relative copie, le decisioni di procedere ex art. 44 in cospetto di fatti aventi rilevanza penale, stanti la diversità dei procedimenti previsti dalle due citate norme e la conseguente soluzione di continuità, avrebbero richiesto l'adozione di nuove delibere di apertura dei procedimenti disciplinari e relative comunicazioni all'interessato L. n. 241 del 1990, ex art. 7.
In mancanza di tale "presupposto imprescindibile", il provvedimento di citazione a giudizio emesso dal COA sarebbe stato nullo, nè avrebbero potuto recuperarsi gli atti compiuti prima delle sospensioni. Anche tale motivo è infondato.
Va anzitutto osservato che la natura non decisoria, ma interlocutoria, dei provvedimenti sospensivi adottati dai C.O.A., allorquando i fatti posti a fondamento delle contestazioni disciplinari rivestano natura di reato e siano ancora sub judice nella competente sede penale, è chiaramente desumibile da varie pronunzie di queste S.U. (nn. 2043/07, 2223/10, 16169/11, 5991/12), evidenzianti come la necessità della sospensione discenda dalla palese pregiudizialità dell'accertamento devoluto al G.O, che, imponendo all'organo disciplinare di attenderne la relativa decisione, implica il potere - dovere dello stesso di riprendere, all'esito della stessa, il procedimento amministrativo di propria competenza nello stato in cui era rimasto sospeso.
Tale ripresa, non integrando l'esercizio di una nuova azione disciplinare, ma soltanto la continuazione di quella precedentemente intrapresa, non comporta l'obbligo di rinnovazione del formale provvedimento di apertura del procedimento de quo, nè di quello di comunicazione di inizio all'interessato, anche a prescindere dal principio, pur recentemente riaffermato da queste S.U. (sent. n. 28339/11, conf. nn. 5072/05; 20843/07), secondo cui siffatta eventuale omissione, prima della emissione dell'atto di citazione di cui al R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 48, tenuto conto della natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento svolgentesi davanti al COA, non comporta alcuna sanzione di nullità, consentendo anche l'utilizzazione degli atti di informazione e documentazione precedentemente acquisiti ex art. 47 cit RD..
p. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., con riferimento alla ritenuta decorrenza dei termini di prescrizione alle date in cui erano divenute irrevocabili e sentenze penali, in quanto dalle stesse avrebbero potuto esercitarsi le pretese punitive, affermazione che si porrebbe in contrasto con il recupero delle attività svolte in precedenza, che coerentemente, ove tali pretese non fossero state azionabili, avrebbero dovuto considerarsi tamquam non essent. In realtà - si soggiunge - il principio della decorrenza del termine de quo dalla data di passaggio in giudicato delle sentenze penali avrebbe avuto un senso soltanto se il COA fosse venuto a conoscenza dei fatti a seguito della comunicazione di tali sentenze, il che non poteva nella specie ritenersi, poichè anche prima dell'irrevocabilità suddetta si era, in via autonoma, proceduto per l'uno e per l'altro episodio;
sicchè i termini non avrebbero potuto essere spostati in avanti...
LaPrevidenza.it, 08/09/2012
Avvocato
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