Cassazione, se. II civile, sentenza del 16.01.2008, n. 719 - Cesira Cruciani
Le persone invalide possono servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo in zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare. E’ quanto stabilisce la Suprema Corte con la sentenza del 16 gennaio 2008, n° 719, sezione II civile, accogliendo il ricorso presentato da un invalido titolare dello speciale permesso.
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LaPrevidenza.it, 16/02/2008
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