giovedì, 22 ottobre 2026

Il sequestro conservativo a norma dell' articolo 545 c.p.c.

dott. Gianluca de Cesare

 

L' articolo 545 del codice di procedura civile prevede espressamente che “Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti e sempre con l’autorizzazione del pretore e per la parte da lui determinata mediante decreto. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternita’, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario di altra indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal pretore. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non puo’ estendersi oltre la meta’ dell’ammontare delle somme predette. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.”

Invero, questa statuizione processualcivilistica, nella parte in cui prevede che sia possibile pignorare somme dovute dai privati nella misura del quinto del totale, era stata sovvertita da alcune recenti pronunce della Suprema Corte (fra tutte, Sez. V. n. 35331 del 25 giugno 2010, Dogliani). Ciò nonostante, con sentenza n. 16168/2011 di recente pubblicazione e che ivi si allega, viene ribadito che il sequestro conservativo presso il datore di lavoro di somme di danaro relative a crediti retributivi può essere disposto in misura non superiore al quinto delle stesse. Nel caso di specie, Tizio e Caio venivano rinviati a giudizio per essersi impossessati indebitamente di somme di riscossione ICI dell' anno 2004. Dopo essere stati condannati in primo grado, in sede di riesame, il Tribunale riconosceva l' applicabilità dell' art. 545 c.p.c., nella parte suesposta, e riduceva la somma da corrispondere a titolo di sequestro conservativo, nella misura di 1/5 della cifra complessivamente erogata a titolo di incentivo, agli imputati. Proponevano ricorso sia la parte civile che gli imputati ma la S.C., in ottemperanza dell' articolo già ampiamente esplicato, confermava la decisione del “Riesame”.

dott. Gianluca de Cesare

 

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LaPrevidenza.it, 25/05/2011

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