marted́, 20 ottobre 2026

Il riconoscimento della inabilità temporanea non vincola l'Inail alla corresponsione della rendita per inabilità permanente

Cassazione, Sezione lavoro, Sentenza 3.2.2012 n. 1642

 

Con sentenza in data 18.12.2008/23.1.2009 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, condannava l'INAIL a corrispondere a C.P. la rendita per l'infortunio sul lavoro sofferto in data (OMISSIS). Osservava in sintesi la corte territoriale che l'Istituto aveva provveduto al pagamento dell'indennità di invalidità temporanea, così riconoscendo la natura lavorativa dell'infortunio, e che conforme dichiarazione aveva rilasciato il Direttore della sede INAIL di Catanzaro, con attestazione valevole a tutti gli effetti di legge..... Con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, l'INAIL lamenta violazione dell'art. 414 c.p.c., del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 66, 68 e 74 ed, al riguardo, osserva che la Corte calabrese aveva erroneamente ritenuto che il provvedimento di riconoscimento dell'indennità per inabilità temporanea valesse anche a manifestare la volontà dell'Istituto di vincolarsi al riconoscimento di tutte le possibili prestazioni ricollegabili all'avveramento dell'infortunio, pur trattandosi, nel caso, di diritti (quello per l'inabilità temporanea assoluta e la rendita per inabilità permanente) aventi differenti presupposti e finalità....

 

 

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LaPrevidenza.it, 23/02/2012

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