Massimo Greco
Nel contesto dei tumultuosi cambiamenti che interessano tutti i sotto-sistemi della società, le Istituzioni private e pubbliche non possono che subire il medesimo travaglio. Le esigenze di contrazione frettolosa della spesa pubblica, mentre hanno contribuito ad impoverire i contribuenti non solo italiani, hanno fatto emergere, con traumatica evidenza, le patologie di cui è affetto il nostro sistema pubblico. Tra i tanti "acciacchi" individuati, vi è anche quello del modello statale fin qui costruito dall’unità d’Italia a oggi, con particolare riferimento al cosiddetto “pulviscolo istituzionale” generato dall’esasperato "policentrismo italiano". Troppi centri decisionali e troppe occasioni di spesa pubblica hanno ingessato un sistema che, al contrario, avrebbe dovuto rappresentare il vantaggio competitivo di un Paese che ha l’ambizione di mantenere la propria posizione tra le grandi economie del mondo. E poiché tra i neo istituzionalisti è noto che la complessità delle regole democratiche interagisce negativamente sui processi di sviluppo di un Paese, causando ingiustificati costi di transazione, diseconomie ed esternalità negative, anche se tardivamente, la nostra classe politica e di governo si è resa conto che nell’agenda politica vanno inserite in fretta proposte di modifica del sistema pubblico, a cominciare dalla riforma della riforma (rectius, controriforma) del Titolo V° della Costituzione. Il contenzioso che ha curato con puntualità ed instancabile senso dello Stato la Corte Costituzionale in questo decennio di vita del nuovo Titolo V° è sotto gli occhi di tutti. Tra Regioni e Stato i conflitti sono costanti e non sempre riconducibili a cause più propriamente politiche. Numerosi sono i casi di contenziosi promossi da governi di Regioni e Stato aventi la medesima collocazione politica. Da qui la convinzione che i problemi generati da quest’ultima riforma della Costituzione in senso federale sono tutt’altro che infondati. Non sono immuni da questo perenne contenzioso le Regioni ad autonomia differenziata i cui Statuti andrebbero aggiornati e resi coerenti sia con le nuove esigenze di coordinamento della spesa pubblica derivanti dagli impegni assunti dallo Stato con l’Unione Europea che con le nuove disposizioni costituzionali in materia di pareggio del bilancio. In attesa di conoscere i contenuti dell’annunciata contro-riforma del Titolo V° della Costitizione, che coinvolge anche le Regioni a Statuto speciale, il Giudice delle leggi continua a dirimere controversie tra Stato e Regioni. L’ultima sentenza in ordine di tempo, la n. 234 del 10/10/2012, è stata emessa dalla Corte su specifica richiesta della Regione Siciliana, ritenutasi lesa nelle sue prerogative statutarie dal D.lgs. n. 159/2011 recante norme in materia di antimafia e misure di prevenzione. Le disposizioni impugnate dalla Regione Siciliana concernono il procedimento di assegnazione dei beni di confisca definitiva di prevenzione. L’art. 45, comma 1, del citato D.lgs. n. 159/2011 stabilisce che i beni assoggettati a confisca sono acquisiti al patrimonio dello Stato ed ivi mantenuti, ovvero trasferiti al patrimonio del Comune, della Provincia o della Regione (art. 48, comma 3), con provvedimento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. La Regione Siciliana si duole del fatto che tali beni, ai sensi dell’art. 33, comma 2, dello Statuto, dovrebbero essere annoverati tra quelli riservati al patrimonio indisponibile regionale alla stregua dei beni culturali, delle miniere, delle cave e delle torbiere. .....
LaPrevidenza.it, 23/10/2012
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