Cassazione, sentenza 26.4.2010 n. 9916
Con sentenza 28 gennaio – 4 febbraio 2005, la Corte di appello di Trieste confermava la decisione del Tribunale di Udine – sezione distaccata di Palmanova – che aveva accolto, in parte, la domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale, avanzata da Z.F. Contro il commercialista F.G., rigettando la domanda di manleva proposta da questi contro la compagnia di assicurazioni Zurigo.
Rilevava la Corte territoriale che, sotto un profilo generale, il professionista ha l’obbligo di espletare l’incarico affidatogli con diligenza e secondo le regole della professione.
Nel caso di specie, l’Ufficio finanziario di Cervignano aveva proceduto alla rettifica della dichiarazione dei redditi presentata dallo...
LaPrevidenza.it, 01/05/2010
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