Cassazione civile sez. I, 8 maggio 2013, n. 10718
Nella sentenza impugnata, la corte d'Appello di Torino, confermando la pronuncia del Tribunale con la quale era stata pronunciata la separazione personale tra P.L. e C.M. A., con addebito ad entrambi i coniugi ed esclusione di statuizioni patrimoniali, aveva rigettato gli appelli proposti da entrambe le parti, volti a contestare la pronuncia di addebito posta a loro rispettivo carico e quanto alla C. anche a richiedere un assegno di mantenimento in suo favore o quanto meno un assegno di natura alimentare. A sostegno della decisione assunta, la Corte d'Appello osservava che le risultanze istruttorie evidenziavano da un lato la reiterata violazione del'obbligo di fedeltà da parte del P. e dall'altro i ripetuti episodi di aggressività e violenza della C. nei confronti del coniuge oltre alle lunghe assenze dal domicilio coniugale. Ne conseguiva la piena condivisione della valutazione di reciprocità dell'addebito compiuta dal giudice di primo grado. In ordine alle domande patrimoniali svolte dalla C., la Corte, escluso l'assegno di mantenimento a causa dell'addebitabilità reciproca, osservava che il riferimento ad accordi preventivi di natura economica, assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, all'esito di una fase di conflittualità particolarmente accesa, verificatasi nell'anno 1999, era del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento del predetto assegno, da escludersi ex lege mentre la domanda relativa all'assegno alimentare doveva reputarsi tardiva in quanto formulata per la prima volta in appello. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso C.B., affidandosi a quattro motivi. Ha resistito con controricorso P. L.. Entrambe le parti hanno depositato memorie....
LaPrevidenza.it, 05/09/2013
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