Cassazione penale sez. III, sentenza 27 ottobre 2010 n. 40481
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Pistoia, ha rigettato l’appello proposto da B.O. Avverso il provvedimento del G.I.P. Del medesimo Tribunale in data 12.2.2010, che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo di immobili. Gli immobili di cui si tratta avevano formato oggetto di una vendita dalla società Ecologia Toscana S.r.l. Alla società B Investimenti S.r.l., atto negoziale nel quale è stata ravvisata la fattispecie criminosa di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, oggetto di indagine. Nel rigettare l’appello della B., l’ordinanza ha osservato che sulle questioni afferenti al fumus del reato ed al periculum in mora si è formato il giudicato cautelare a seguito della pronuncia di questa Corte, che ha respinto le doglianze dell’indagata avverso il provvedimento del riesame. II Tribunale della libertà ha, inoltre, ritenuto l’accordo intervenuto, nelle more, con la amministrazione finanziaria dello Stato, con il conseguente ridimensionamento della pretesa tributaria, inidoneo ad incidere sulla configurabilità del reato, nonché sul permanere delle esigenze cautelari, in quanto il sequestro è stato disposto in previsione della possibile confisca degli immobili. Sul punto l’ordinanza ha osservato che la confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p. Può essere disposta, in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, anche per un valore corrispondente al profitto del reato, ai sensi del comma 2 della citata disp. c.p., e che, in ogni caso, gli immobili sequestrati costituiscono il corpo del reato. L’ordinanza ha, infine, affermato la ritualità delle modalità di esecuzione del sequestro immobiliare con le forme previste dall’art. 104 disp. Att. c.p.p. Nella formulazione previgente alla riforma disposta dalla L. n. 94 del 2009, art. 2, comma 9....
LaPrevidenza.it, 17/01/2011
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