domenica, 25 ottobre 2026

Il membro del consiglio di amministrazione di una società svizzera che dirige una filiale in Germania può essere iscritto all'assicurazione obbligatoria

Cgce, 12.11.2009 C-351/08

 

«Libera circolazione delle persone – Membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero che dirige in Germania una filiale della stessa società – Obbligo di iscrizione all’assicurazione pensionistica tedesca – Esenzione da tale obbligo a favore dei membri del consiglio di amministrazione delle società per azioni di diritto tedesco»

Con sentenza 1° novembre 2005 il Sozialgericht Hamburg (Tribunale per le cause in materia previdenziale di Amburgo) ha accolto la domanda del ricorrente e ha annullato le decisioni controverse nella causa principale, nella parte in cui esse imponevano al sig. Grimme l’obbligo di iscrizione ai regimi obbligatori di assicurazione pensionistica e di assicurazione contro la disoccupazione.
21      In seguito all’appello interposto dal Deutsche Rentenversicherung Bund, con sentenza 11 ottobre 2006 il Landessozialgericht Hamburg (Tribunale distrettuale per le cause in materia previdenziale di Amburgo) ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Sozialgericht Hamburg. I membri del consiglio di amministrazione di una società per azioni svizzera sarebbero equiparati ai membri del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto tedesco e, sotto tale profilo, essi potrebbero parimenti godere dell’esonero dall’obbligo di essere iscritti al regime di assicurazione pensionistica obbligatoria previsto dall’art. 1 del SGB VI.
22      Il Deutsche Rentenversicherung Bund ha proposto allora ricorso per cassazione dinanzi al Bundessozialgericht (Corte federale per le cause in materia di previdenza sociale). Il giudice del rinvio ricorda che, contrariamente all’interpretazione accolta dai giudici nella causa principale, in forza del diritto tedesco i membri del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero non sono equiparabili ai membri del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto tedesco. Tuttavia, il Bundessozialgericht si chiede se la disapplicazione della disposizione sull’esonero dei membri del consiglio di amministrazione di una società per azioni, di cui all’art. 1 del SGB VI, ai soggetti come il ricorrente nella causa principale sia compatibile con le disposizioni dell’Accordo, in particolare con quelle relative al diritto alla libertà di stabilimento ovvero al diritto alla libera prestazione di servizi.
23      Per il giudice del rinvio, l’Accordo, pur prevedendo un diritto alla libertà di stabilimento sul territorio di una parte contraente per le sole persone fisiche, potrebbe essere esteso anche alle società che sono state costituite in conformità al diritto di uno Stato membro o al diritto svizzero. L’estensione dell’ambito di applicazione dell’Accordo potrebbe essere dedotta dalle disposizioni dei suoi ‘considerando’, le quali non distinguono tra la nozione di persona fisica e quella di persona giuridica, dal suo Atto finale, il quale prevede l’adozione di tutte le misure necessarie al fine di garantire l’applicazione dell’acquis comunitario nonché dal suo art. 16, n. 1, il quale si riferisce al diritto comunitario.
24      Inoltre, nell’ipotesi in cui l’Accordo non fosse applicabile alle società, il Bundessozialgericht si chiede se il diritto di prestare servizi sul territorio delle parti contraenti, riconosciuto alle società in forza degli artt. 5, n. 1, dell’Accordo e 18 dell’allegato I del medesimo Accordo, corrisponda agli artt. 48 CE - 50 CE relativi al diritto di stabilimento nonché alle prestazioni di servizi sul territorio della Comunità. Ad avviso del giudice del rinvio, il diritto alla libera prestazione di servizi previsto dall’Accordo, sebbene più circoscritto dal punto di vista temporale e con un ambito di applicazione materiale più limitato di quello riconosciuto dal diritto comunitario, potrebbe tuttavia consentire prestazioni di servizi di durata più prolungata sulla base di una valutazione caso per caso.

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LaPrevidenza.it, 30/11/2009

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