Articolo di Massimo Greco
Abbiamo dovuto scomodare un poeta tedesco considerato tra i più grandi della letteratura mondiale, per rendere plastico quanto fatto dal legislatore siciliano in ordine alla problematica dei concorsi pubblici per accedere alla dirigenza del pubblico impiego. La questione non è nuova per la verità, ma è necessario rispolverarla a seguito di una disposizione normativa del legislatore regionale che, nel tentativo di uniformare le modalità concorsuali per l’accesso alla dirigenza in tutti i livelli istituzionali (Amministrazione regionale, enti sottoposti a tutela e vigilanza della medesima Amministrazione, enti locali ed aziende del servizio sanitario regionale), ha sostanzialmente aggrovigliato il sistema normativo vigente in materia. Ma andiamo per ordine.
Le modalità di accesso al pubblico impiego nell’ordinamento siciliano sono disciplinate dalla L.r. n. 12/91, norma di carattere speciale ancora vigente, che all’art. 1, comma 1, così dispone: “L'Amministrazione regionale e le aziende ed enti da essa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, gli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonchè gli enti da essi dipendenti e o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, e le unità sanitarie locali della Sicilia effettuano le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalità, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche, e delle relative disposizioni sul collocamento obbligatorio”.
Massimo Greco
LaPrevidenza.it, 18/03/2011
Avvocato
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