giovedì, 22 ottobre 2026

Il fabbricato utilizzato dall’imprenditore non inserito in inventario si considera bene strumentale

Cassazione civile, sezione tributaria, Sentenza 14.1.2011 n. 772

 

V.E. (già commerciante al dettaglio di alimentari) propone ricorso per cassazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale - in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF e ILOR relative al 1997 con riguardo alla ripresa a tassazione della plusvalenza derivarne dalla destinazione alla sfera personale dell'imprenditore di beni strumentali (un negozio e annessi depositi) rivenienti dalla cessazione dell'attività aziendale - la C.T.R. Lombardia, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorso introduttivo del contribuente, confermando l'avviso opposto. In particolare, i giudici della C.T.R. , premesso che gli immobili de quibus erano stati pacificamente adibiti all'azienda del contribuente fino alla cessazione dell'attività, rilevavano: che l'eventuale adibizione di tali immobili - peraltro solo dichiarata - anche ad uso personale non sarebbe tale da compromettere le caratteristiche dei medesimi immobili, strumentali per natura - attesa la peculiare struttura dei medesimi - e per destinazione pluriennale; che il mancate inserimento dei beni suddetti nel libro degli inventari non incide sull'appartenenza di diritto degli stessi alla sfera dell'impresa, trattandosi di beni acquistati prima del 1 gennaio 1992, rispetto ai quali l'iscrizione nel libro degli inventari era un obbligo, non una facoltà, salvo l'esercizio dell'opzione prevista dalla legge per l'estromissione degli immobili dal patrimonio dell'impresa, opzione nella specie non esercitata. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52 in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente sostiene che nelle controdeduzioni era stata eccepita l'inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici, in quanto nell'atto d'appello erano state riproposte le motivazioni già esposte nell'atto di accertamento e nel corso del giudizio di primo grado, ma i giudici d'appello avevano completamente omesso di pronunciarsi sull'eccezione ed avevano deciso sull'appello senza spiegare le ragioni per cui lo stesso era stato ritenuto implicitamente ammissibile malgrado quanto dedotto dall'appellato....

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LaPrevidenza.it, 10/08/2011

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