Sentenza 14 luglio 2010 n. 16527
La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna confermando, con sentenza 26 luglio 2005, la sentenza di primo grado che aveva escluso il carattere di ruralità, a fini dell'esenzione ICI 2002 (richiesta dal Comune di Nonantola nella misura di Euro 477,18) del fabbricato rustico, utilizzato a fini abitativi da R.R., pensionata coltivatrice diretta, mentre l'annesso terreno era condotto in affitto da terzi, ha affermato che non sussistendo più il legame tra un coltivatore pensionato e il fondo, l'esenzione dal tributo non può operare, essendo venuto a mancare il legame funzionale fra il fondo e l'edificio, dato che il D.L. n. 557 del 1993, art. 9, non prevede alcuna esenzione di tipo esclusivamente soggettivo.
R.R. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi, illustrato da memoria.
Il Comune di Nonantola resiste con controricorso....
LaPrevidenza.it, 08/09/2010
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