domenica, 25 ottobre 2026

Il concentrato di succo di mela nella tariffazione doganale comune Ue

Cgce, 29.10.2009 c-522/07 e c-65/08

 

«Tariffa doganale comune – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Validità – Nota complementare – Concentrato di succo di mela»

Il 27 ottobre 2005, l’ufficio delle dogane ha accolto la classificazione tariffaria di succo di mela concentrato senza aggiunta di zuccheri di valore Brix 66,8, importato dalla Dinter, in quanto rientrante nella sottovoce 2009 79 99 della NC. Il succo di mela è stato soltanto disidratato.

Con decisione del 15 marzo 2006, lo Hauptzollamt Düsseldorf ha reclamato il recupero a posteriori dei dazi doganali relativi al succo di mela importato dalla Dinter, con la motivazione che, secondo le note complementari 2, lett. a), 5, lett. a) e b), del capitolo 20 della NC, il succo di mela importato, avendo perso il carattere originario di succo di frutta, non rientrerebbe più nella voce 2009, bensì nella sottovoce 2106 90 98 della NC.

La Dinter ha proposto dinanzi al Finanzgericht Düsseldorf, senza previo procedimento amministrativo, un ricorso contro tale decisione al quale lo Hauptzollamt Düsseldorf si è manifestato acquiescente.

In tal contesto, il Finanzgericht Düsseldorf ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Se la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della [NC] debba essere interpretata nel senso che la nozione “succhi di frutta addizionati di zuccheri” comprende anche i succhi di frutta ai quali di fatto non sono stati aggiunti zuccheri, ma il cui tenore di zuccheri addizionati è stato determinato in base ad un calcolo aritmetico in conformità alla nota complementare 5, lett. a), del capitolo 20 della detta [NC].

Se la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della [NC] debba essere interpretata nel senso che la nozione “succhi di frutta nel loro stato naturale” ivi menzionata viene soltanto specificata attraverso la locuzione “ottenuti a partire da frutta o per diluizione di concentrati di succhi di frutta”, ma in realtà essa si applica a tutti i tipi di succhi di frutta (non fermentati e senza aggiunta di alcole), in qualsiasi stato essi si trovino all’atto della presentazione in dogana.

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LaPrevidenza.it, 09/12/2009

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