mercoledì, 14 ottobre 2026

Il Comune non può erogare gratuitamente il servizio di mensa e di trasporto scolastico

Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione 14.9.2011 n. 80 - Dario Immordino

 

I servizi di mensa e di trasporto scolastico rientrano tra le prestazioni in relazione alle quali gli enti locali hanno l’obbligo di richiedere agli utenti la contribuzione, anche a carattere non generalizzata.

Ciò perché ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, le mense, comprese quelle ad uso scolastico, costituiscono servizi a domanda individuale, vale a dire attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e non dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

In tal senso l'art. 3, D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1982, n. 51  ha fatto carico agli enti locali di istituire tariffe e contributi da destinare alla copertura degli oneri dei servizi a domanda individuale sino ad allora  erogati a titolo gratuito e di quelli di nuova istituzione, nonché di rivedere l’importo della contribuzione richiesta ai beneficiari delle attività al fine di garantire la percentuale prescritta di finanziamento.

Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicaps, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, di diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico “

Dal delineato quadro normativo emerge chiaramente la volontà del Legislatore di escludere la gratuità della prestazione dei servizi a domanda individuale fatte salve le tipologie di esenzione espressamente previste dalla legge; sicché agli Enti locali erogatori delle prestazioni è concessa la facoltà di modulare, entro i limiti imposti dal legislatore,  la misura della copertura (a mezzo di tariffe e contribuzioni) dei costi, ma non di  procedere alla generalizzata erogazione gratuita né di prevedere “tariffe o contribuzioni di importo talmente irrisorio da dover essere considerate nummo uno”.

 Dario Immordino

 

Documento integrale

Invia per email

LaPrevidenza.it, 08/10/2011

Milano Finanza Osservatorio Partner
MAURIZIO RICIGLIANO
mini sito

Via Matese, 81016, Piedimonte Matese (CE)

Telefono:

0823911023

Cellulare:

3356042932

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...

VINCENZO MENNEA
mini sito

Via Pier Delle Vigne N. 7, 76121, Barletta (BA)

Telefono:

0883349269

Cellulare:

3289677187

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto Civile - Diritto Penale - Lo Studio legale MENNEA offre servizi di consulenza legale nel settore civile e...