di Maddalena Cozzolino, Paolo Bertazzoli e Giuseppe De Luca - Segretari Comunali
In caso di trattamento pubblico di dati personali, il diritto di accesso ed il diritto alla riservatezza devono essere contemperati; l’art. 25 co 4 della legge 241 del 1990 prevede a tal proposito un coordinamento tra la Commissione per l’accesso ed il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso il meccanismo della richiesta di parere obbligatorio, ma non vincolante. Perciò, nei ricorsi presentati innanzi alla Commissione può essere richiesto il parere al Garante; all’inverso, nel caso di ricorso presentato al Garante può essere richiesto il parere alla Commissione per l’accesso.
La Commissione svolge anche funzioni di organo consultivo rilasciando pareri alle Amministrazioni sulle richieste di accesso dei consiglieri comunali. Nel caso in cui tale richiesta consiliare abbia ad oggetto atti giudiziari, la Commissione si è espressa nel senso che sia necessario il parere del Garante.
Con riferimento al parere legale detenuto dalla pubblica amministrazione è stato precisato che esso, se richiamato da un atto amministrativo, ha natura endoprocedimentale e, pertanto, non può farsi rientrare nel segreto professionale di cui al D.P.C.M. n. 2001/1996, che disciplina l’accesso ai documenti dell’Avvocatura di Stato . Di conseguenza le limitazioni poste dal decreto non possono applicarsi in via analogica ai consiglieri comunali: essi hanno titolo ad accedere anche agli atti concernenti le vertenze in cui l’ente è coinvolto, nonché ai pareri legali richiesti dall’amministrazione comunale, onde prendere conoscenza ed intervenire a riguardo.
Diverso è il caso in cui il parere legale sia stato acquisito dall’Amministrazione per definire una strategia difensiva e conformare la propria azione ai criteri di legittimità ed opportunità . E’ stato, infatti, considerato legittimo il diniego alla relativa richiesta di accesso, considerato che i pareri legali, quando rientrano tra gli atti di consulenza, non possono formare oggetto di accesso senza violare il segreto professionale dell’avvocato che li ha formulati e la privacy dell’ente che deve restare libero nell’acquistare i pareri che ritiene necessari alla formazione della propria corretta volontà...
LaPrevidenza.it, 13/03/2013
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