Articolo di Valter Marchetti, Foro di Savona
IL GIUDIZIO ABBREVIATO ( rimane invariato)
- E’ un giudizio speciale che ha luogo nell’udienza preliminare ovvero in sede di conversione di altro rito speciale; esclude il dibattimento ed utilizza ai fini probatori i soli atti contenuti nel fascicolo del Pm raccolti nelle indagini preliminari.
- Presupposto è che il Pm abbia già formulato l’imputazione con l’esercizio dell’azione penale ex art.405 cpp.
- Esclusiva scelta dell’imputato: il Pm non ha alcun potere di consentire o meno a tale scelta e lo stesso giudice ha l’obbligo di accogliere la richiesta avanzata ( ma vedi art.438, 5cpp )
- Riduzione secca di 1/3 della pena. Possibilità per l’imputato di scegliere tra due tipi di richiesta: 1) abbreviato ordinario o 2) abbreviato condizionato il quale consente all’imputato di subordinare la richiesta di giudizio abbreviato ad una integrazione probatoria da effettuarsi in udienza davanti al giudice, indicando le fonti di prova da assumere. A fronte di tale richiesta il giudice non è obbligato ( 438, 5cpp ) a disporre il giudizio abbreviato ma può rigettare l’istanza quando le prove richieste siano da lui ritenute irrilevanti od inammissibili ovvero quando l’assunzione di esse determinerebbe un appesantimento dell’iter dell’udienza incompatibile con la natura del rito. In caso di accoglimento del rito e dell’integrazione probatoria il Pm è ammesso a richiedere prova contraria......
Valter Marchetti, Foro di Savona
LaPrevidenza.it, 03/11/2008
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