Corte di Cassazione civile, SS.UU., sentenza 19.6.2012 n. 10027
1. Br.Re., con la citazione notificata il 6.3.2006, ha convenuto in giudizio, davanti al tribunale di Asti, B.V. e L. oltre alla società Sicap s.r.l. in liquidazione.
In confronto dei primi, figli di B.R., ha proposto una domanda intesa alla dichiarazione giudiziale di paternità naturale del comune defunto genitore e verso tutti i convenuti una domanda di petizione ereditaria.
2. Il tribunale, con sentenza 56/2009, ha accolto la prima domanda, ha dichiarato la relativa causa urgente in applicazione dell'art. 92, comma 2, ord. giudiziario e ne ha disposto la separazione dall'altra.
Questa sentenza è stata impugnata da B.V. e L. con distinti appelli, che sono stati riuniti.
3. Nel giudizio sulla separata causa di petizione di eredità, il tribunale di Asti, respinta la richiesta di sospensione nel contesto della sentenza 479/2010, con questa ha determinato la quota d'eredità spettante all'attrice, ha tra l'altro dichiarato inefficace l'alienazione di alcuni beni ereditari, ha condannato i B. a restituire all'attrice un terzo del corrispettivo ritratto da altra inefficace alienazione.
Anche tale sentenza è stata impugnata, da B.V. e L. oltre che dalla Sicap e i due appelli, proposti separatamente, sono stati riuniti.
4. In questo secondo giudizio, la corte di appello di Torino, che in precedenza con ordinanza aveva accolto un'istanza degli appellanti volta alla sospensione dell'efficacia provvisoria della sentenza, con altra ordinanza, del 15.3.2011, da un lato ha respinto l'istanza dell'attrice volta alla revoca della sospensione della efficacia provvisoria, dall'altro, in dichiarata applicazione dell'art. 295 c.p.c., ha disposto la sospensione del giudizio di appello.
La corte ha osservato che la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e quella di petizione ereditaria sono tra loro in una relazione di pregiudizialità tecnica, che è la relazione tra le cause presupposta dall'art. 295, quando prevede che la causa dipendente sia sospesa sino al passaggio in giudicato della sentenza pronunciata sulla causa condizionante.
L'ordinanza è stata comunicata il 29.3.2011.
5. Br.Re. l'ha impugnata con ricorso per regolamento necessario di competenza di cui ha chiesto la notifica il 27.4.2011.
B.L. e V. hanno depositato memoria.
Br.Re. ha a sua volta depositato una memoria.
Vi ha riprodotto il testo della sentenza 1065/2011 del 20.7.2011, pronunciata nel giudizio di appello sulla domanda di dichiarazione di paternità naturale, che tale paternità ha riconosciuto.
6. La sesta sezione di questa Corte, all'esito della discussione del ricorso nella camera di consiglio del 13.12.2011, con ordinanza depositata il 13.1.2012, ha considerato che la pronuncia sul ricorso richiedeva la decisione di questioni di massima di particolare importanza circa i rapporti tra le due disposizioni dettate dagli artt. 295 e 337 c.p.c., e ha disposto che gli atti fossero rimessi al primo presidente.
In applicazione dell'art. 374 c.p.c., comma 2, è stato disposto che sul ricorso si dovessero pronunciare le sezioni unite.
7. In vista della relativa discussione, fissata in udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memorie.
Le parti hanno concordemente riferito che la sentenza 20.7.2011 n. 1065 della corte d'appello di Torino è stata frattanto impugnata dagli attuali resistenti B. con ricorso notificato il 9.3.2012.
La ricorrente, che nel giudizio appena indicato ha dal canto suo notificato controricorso, ha chiesto di differire la decisione del proprio ricorso contro l'ordinanza di sospensione, per consentirne la trattazione insieme a quello proposto dai suoi contraddittori avverso la sentenza pronunziata contro di loro sulla dichiarazione di paternità naturale.
8. Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso....
LaPrevidenza.it, 05/09/2012
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