Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 7.9.2010 n. 13138
L'Unità Sanitaria Locale n. (OMISSIS) xx chiedeva il rimborso della somma di L. 498.774.000 versata a titolo di Irpeg per l'anno 1999 per la proprietà dei fabbricati destinati all'attività istituzionale. Sosteneva che quest'ultima era obiettivamente attività di impresa, ancorché non considerata tale ai fini della imposizione Irpeg in base al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88 (T.U.I.R.); e che gli immobili relativi alle imprese commerciali non si considerano produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 40 del cit, T.U.I.R.. Formatosi il silenzio rifiuto, lo impugnava davanti alla CTP di Venezia che respingeva il ricorso. L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, che ha accolto in appello la tesi dell'ente locale. Questo resiste con controricorso....
LaPrevidenza.it, 03/10/2010
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