Cassazione Penale, Sentenza 16 febbraio - 21 giugno 2010, n. 23736
Il Tribunale di Napoli, con sentenza 2/3/2007, assolveva C. L. dal delitto di cui all'art. 334 c.p. - per avere sottratto, il 19/5/2005, l'autovettura "Fiat Marea" tg. xxxx sottoposta a sequestro amministrativo e affidata alla sua custodia - perchè il fatto non sussiste. Riteneva il Tribunale che la condotta ascritta all'imputato integrava soltanto la violazione amministrativa di cui all'art. 213 C.d.S., comma 4, che comprendeva tutta la disciplina del sequestro in materia di violazione delle norme sulla circolazione stradale. Ha proposto ricorso diretto per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il detto Tribunale, lamentando l'erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della stessa, con riferimento all'art. 334 c.p., artt. 213 e 214 C.d.S.: non si era tenuto conto del rapporto di specialità reciproca intercorrente tra la prima norma e le altre due, sanzionando l'ima la condotta di sottrazione del bene sequestrato posta in essere da soggetti qualificati (proprietario o custode) e le altre quella di chiunque circoli abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo per violazione delle norme sulla circolazione stradale (nella specie, art. 193 C.d.S.)....
LaPrevidenza.it, 11/08/2010
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