sabato, 24 ottobre 2026

Gli operatori televisivi hanno l'obbligo di destinare una parte dei loro ricavi al finanziamento anticipato di fil europei per il cinema e la televisione

Cgce, Sentenza 5.3.2009 C-222/07

 

 

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Art. 12 CE – Divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità – Artt. 39 CE, 43 CE, 49 CE e 56 CE – Libertà fondamentali garantite dal Trattato CE – Art. 87 CE – Aiuto di Stato – Direttiva 89/552/CEE – Esercizio delle attività televisive – Obbligo degli operatori televisivi di destinare parte dei ricavi di esercizio al finanziamento anticipato di film europei per il cinema e per la televisione, essendo una percentuale del 60% di tale finanziamento destinato alla produzione di opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali del Regno di Spagna e che sono per la maggior parte prodotte dall’industria cinematografica spagnola»

L’UTECA ha promosso un ricorso avverso il regio decreto 1652/2004 dinanzi al Tribunal Supremo. Nel suo ricorso chiede che sia tale regio decreto sia le disposizioni di legge sulle quali esso si fonda vengano dichiarati inapplicabili, sostenendo che gli obblighi di investimento da essi imposti violano non solo talune disposizioni della Costituzione spagnola, ma anche talune disposizioni di diritto comunitario.  Alla domanda dell’UTECA si opponevano contemporaneamente l’Administración General del Estado (Amministrazione generale dello Stato) nonché la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (Federazione delle associazioni dei produttori audiovisivi spagnoli) e l’Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Ente di gestione dei diritti dei produttori audiovisivi), tutti intervenuti per difendere la validità delle disposizioni impugnate....

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LaPrevidenza.it, 25/05/2009

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