Tribunale di Salerno, sezione I^, sentenza 21.4.2008 - Avv. Valter Marchetti foro di Savona
L’obbligo di vigilare - La partecipazione alla gita scolastica riguardava alunni minori di età, subordinata alla autorizzazione scritta dei genitori, ma tale consenso non poteva e non può esonerare gli accompagnatori dall’obbligo di vigilare anzi, gli insegnanti “ devono assicurare la costante ed assidua sorveglianza degli alunni durante le uscite al fine di garantire la loro incolumità” in quanto il dovere di sorveglianza e di vigilanza insito nell’obbligazione dell’amministrazione scolastica, certamente non resta circoscritto all’attività di insegnamento intesa in senso stretto, estendendosi invece anche a tutte quelle attività ad essa connesse come ad esempio le gite scolastiche.
LaPrevidenza.it, 18/01/2009
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