Corte di cassazione, sezione III civile, Sentenza 27.1.2009, n. 1957
Con atto notificato il 31 ottobre 1997 la Uap Italiana s.p.a. (già L'Abeille Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a.), premesso che ignoti avevano rubato l'autoveicolo Pajero, di proprietà di I. Domenico, che era stato lasciato nel parcheggio gestito dall'A.T.M. - Azienda Trasporti Municipali e che, essendo il veicolo assicurato contro il furto con L'Abeille, questa il 24 marzo 1997 aveva versato all'assicurato la somma di Lire 45.000.000, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Milano l'ATM chiedendo che la medesima venisse condannata ex art. 1916 c.c. a pagarle la somma predetta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Riassunta la causa, non iscritta a ruolo, con atto notificato il 21 maggio 1998, si costituiva l'ATM, contestando la fondatezza della domanda. Il Tribunale di Milano rigettava la domanda e, proposto appello avverso detta sentenza da parte della Axa Assicurazioni s.p.a. (già Uap Italiana), gravame resistito dall'ATM, la Corte d'appello di Milano con sentenza depositata il 19 marzo 2004 condannava l'appellata a pagare all'appellante la somma di Euro 23.240,56, oltre rivalutazione dal 24 marzo 1997 e gli interessi legali sulla somma stessa, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat sul costo della vita, dal 24 marzo 1998 alla data della sentenza, nonché gli interessi legali sulla somma finale rivalutata sino al saldo.
LaPrevidenza.it, 19/02/2009
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