Corte di cassazione, Sentenza 5 novembre 2009, n. 23477
G.F. proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Trapani per violazione della l. n. 164 del 1992, deducendone l'illegittimità per violazione degli artt. 14, secondo comma, e 24 della l. n. 689 del 1981.
Con sentenza depositata il 10 febbraio 2006 il Tribunale di Marsala accoglieva l'opposizione, sul rilievo che la contestazione della violazione era stata notificata oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento. Secondo il Giudicante doveva al riguardo escludersi che il suddetto termine potesse decorrere -come invece sostenuto dall'Amministrazione - dal nulla osta disposto dalla Procura della Repubblica di Marsala, non trovando applicazione la disposizione di cui al terzo comma del citato art. 14, secondo cui il termine decorre dalla ricezione degli atti da parte dell'autorità amministrativa quando questi sono trasmessi dall'autorità giudiziaria sul rilievo che tale disposizione concerne le ipotesi di sanzioni amministrative depenalizzate. Né a conclusioni diverse poteva portare l'adombrata connessione dell'illecito amministrativo con l'illecito penale per il quale l'ingiunto risultava indagato, perché tale connessione non sussisteva, tant'è vero che il P.M. aveva dato il nulla osta e poi chiesto l'archiviazione per i reati per i quali stava procedendo: in caso contrario, l'ingiunzione sarebbe stata illegittimamente emessa dall'autorità amministrativa, stante la competenza dell'autorità giudiziaria; la perentorietà del termine di cui all'art. 14 escludeva che lo stesso potesse decorrere dalla ricezione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, perché ciò comporterebbe una inammissibile rimessione in termini.
LaPrevidenza.it, 02/01/2010
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
Avvocato