Ministero dello sviluppo economico, Decreto 9.4.2009
Al punto 4.2 della Parte II, dopo l'ultimo capoverso e' aggiunto il seguente: «I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale gia' rimborsate, non sia superiore ad un milione e cinquecentomila Euro.». Al punto 5.2 della Parte III, dopo l'ultimo capoverso e' aggiunto il seguente: «I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale gia' rimborsate, non sia superiore ad un milione e cinquecentomila Euro.»....
LaPrevidenza.it, 02/05/2009
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