Cgce, seconda sezione 24.9.2009
La comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del Trattato CECA» (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti») nel suo preambolo stabilisce quanto segue:
«I principi indicati negli orientamenti (...) dovrebbero consentire di assicurare la trasparenza ed il carattere obiettivo delle decisioni della Commissione, di fronte sia alle imprese che alla Corte di giustizia, ponendo l’accento, nel contempo, sul margine discrezionale lasciato dal legislatore alla Commissione nella fissazione delle ammende, entro il limite del 10% del volume d’affari globale delle imprese. La Commissione intende tuttavia inquadrare tale margine in una linea politica coerente e non discriminatoria, che sia funzionale agli obiettivi perseguiti con la repressione delle infrazioni alle regole della concorrenza.
La nuova metodologia applicabile per la determinazione dell’ammontare dell’ammenda si baserà ormai sullo schema seguente, che consiste nella fissazione di un importo di base, al quale si applicano maggiorazioni in caso di circostanze aggravanti e riduzioni in caso di circostanze attenuanti».
Al loro punto 1, gli orientamenti dispongono che, ai fini del calcolo dell’importo delle ammende, l’importo di base è determinato in funzione dei criteri indicati all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, vale a dire della gravità e della durata dell’infrazione. Negli orientamenti viene anche precisato che la valutazione della gravità dell’infrazione deve prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante.
LaPrevidenza.it, 16/10/2009
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