Cassazione, sezione tributaria, Sentenza 20.10.2010 n. 21511
Il signor C.A., esercente impresa individuale per la vendita di materiale edilizio, ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la commissione tributaria regionale del Lazio, accogliendo parzialmente l’appello dell’ufficio e respingendo quello incidentale del contribuente, riforma, per quanto ancora interessa, la decisione di primo grado (sentenza n. 1185/02/99 della commissione tributaria provinciale di Rieti) nella parte in cui aveva accolto il ricorso del medesimo contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso dall’ufficio locale dell’agenzia delle entrate per il recupero ad imposizione (IRPEF), tra l’altro, della somma di L. 101.757.137, corrispondente ad una postazione passiva di bilancio (”anticipazioni del titolare”) che l’ufficio riteneva non giustificata contabilmente, in relazione all’anno d’imposta 1993.
1.2.- L’intimata agenzia delle entrate – nei cui confronti è stata rinnovata, in ossequio all’ordinanza pronunziata all’udienza 1.10.2009, la notifica del ricorso dichiarata nulla – resiste mediante controricorso.....
LaPrevidenza.it, 18/11/2010
3497880035
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0883349269
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