Tribunale Ue, IV sezione, Sentenza 28.1.2009 T-74/07
«FESR – Riduzione del contributo finanziario – Modifica del piano di finanziamento senza l’assenso della Commissione – Tassi massimi di finanziamento previsti per specifiche misure – Nozione di modifica importante – Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 – Obbligo di motivazione – Ricorso di annullamento»
Dal 1989 al 1999, le norme relative all’attuazione della coesione economica e sociale, di cui all’art. 158 CE, erano definite dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9). Detto regolamento costituiva il principale strumento di disciplina dei fondi strutturali e, segnatamente, del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Il regolamento n. 2052/88 è stato modificato, in particolare, dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081 (GU L 193, pag. 5).
LaPrevidenza.it, 01/05/2009
3497880035
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