sabato, 24 ottobre 2026

Facoltà riconosciuta agli Stati membri di considerare come attività della pubblica autorità le attività degli organismi di diritto pubblico esentate a norma degli artt. 13 e 28 della sesta direttiva

Cgce, Sentenza 4.6.2009 n. C-102/08

 

«Sesta direttiva IVA – Art. 4, n. 5, secondo e quarto comma – Facoltà riconosciuta agli Stati membri di considerare come attività della pubblica autorità le attività degli organismi di diritto pubblico esentate a norma degli artt. 13 e 28 della sesta direttiva – Modalità d’esercizio – Diritto alla detrazione – Distorsioni di concorrenza di una certa importanza»

Il 20 marzo 1995 la Salix, una società di locazione di beni immobiliari, ha stipulato un «contratto di locazione finanziaria immobiliare» con l’Industrie- und Handelskammer Offenbach (Camera dell’industria e del commercio di Offenbach; in prosieguo: l’«IHK»), organismo di diritto pubblico. Con tale contratto essa s’impegnava a mettere a disposizione dell’IHK, per una durata locativa di 27 anni, un erigendo edificio amministrativo dotato di parcheggio sotterraneo.  Nello stesso anno la Salix ha ultimato il suddetto edificio e l’ha messo a disposizione dell’IHK. Quest’ultima ha destinato una parte degli uffici ad uso proprio e ha sublocato a lungo termine i restanti uffici a terzi soggetti all’imposta sulla cifra d’affari. Anche per quanto riguarda il parcheggio sotterraneo l’IHK ha riservato una parte dei posti auto ad uso proprio, ha sublocato a lungo termine un’altra parte degli stessi ai locatari degli uffici ed ha messo a disposizione, a breve termine e a titolo oneroso, i restanti posti auto a soggetti estranei all’immobile.  Per poter detrarre l’IVA versata a monte nell’ambito della costruzione dell’edificio e inerente alla parte dell’immobile sublocata dall’IHK, la Salix ha rinunciato, in applicazione dell’art. 9, n. 1, dell’UStG, all’esenzione delle operazioni di locazione, prevista dall’art. 4, n. 12, lett. a), dell’UStG. La società suddetta riteneva che tale rinuncia le conferisse il diritto alla suddetta detrazione, dal momento che essa locava l’edificio per le esigenze dell’impresa di un altro imprenditore, ossia l’IHK, il quale a sua volta lo destinava in parte ad operazioni facenti sorgere il diritto alla detrazione dell’imposta versata a monte.  Tuttavia, in occasione di un’ispezione fiscale effettuata presso la Salix, l’ispettore fiscale le ha negato il beneficio di tale detrazione in relazione alla parte dell’edificio sublocata a lungo termine, per il motivo che, effettuando tale sublocazione, l’IHK non aveva agito nella veste di «imprenditore» ai sensi dell’art. 9, n. 1, dell’UStG.  A tale riguardo l’ispettore fiscale ha rilevato che dall’art. 2, n. 3, prima frase, dell’UStG risulterebbe che le persone giuridiche di diritto pubblico possono agire in qualità di imprenditore soltanto nell’ambito di un’«azienda di natura industriale o commerciale», nella definizione datane dagli artt. 1, n. 1, punto 6, e 4 del KStG.  Orbene, ad avviso dell’ispettore fiscale, solo la locazione a breve termine poteva essere considerata un’attività esercitata nell’ambito di un’«azienda di natura industriale o commerciale» ai sensi delle succitate disposizioni, dal momento che la locazione a lungo termine, in quanto pura «gestione patrimoniale», non rientrerebbe nella suddetta attività.  Il 20 aprile 2001 il Finanzamt ha conseguentemente emesso un avviso di accertamento fiscale rettificativo dell’IVA per l’anno 1995, recante il diniego della detrazione dell’IVA versata a monte dalla Salix nell’ambito della costruzione dell’edificio e inerente alla parte dell’immobile sublocata a lungo termine dall’IHK.  L’amministrazione finanziaria competente per le imposte dell’IHK tuttavia non ha condiviso la posizione sopra descritta. Essa ha confermato tanto la qualità di imprenditore dell’IHK relativamente a tutte le sue operazioni di sublocazione quanto la validità della rinuncia da parte della stessa all’esenzione di tali operazioni.  A seguito del rigetto del reclamo da essa introdotto avverso l’avviso di accertamento fiscale rettificativo, la Salix ha adito il Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale finanziario di Düsseldorf). Il Finanzgericht Düsseldorf ha accolto il ricorso presentato dalla Salix. Pur ritenendo che l’IHK non avesse effettuato le proprie operazioni di sublocazione a lungo termine in qualità di imprenditore ai sensi del diritto tributario tedesco, il Finanzgericht Düsseldorf ha concluso che si doveva nondimeno ritenere che al riguardo l’IHK avesse agito quale soggetto passivo e, pertanto, quale «imprenditore», in ossequio ad un’interpretazione del diritto nazionale conforme all’art. 4, n. 5, secondo e quarto comma, della sesta direttiva.

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LaPrevidenza.it, 18/06/2009

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