sabato, 17 ottobre 2026

Esonero dal pagamento del canone Rai: brevi cenni e modalità operative

Giovanni Dami

 

 

Secondo quanto stabilito dall'art. 1 del R.D.L. numero 246 del 1938 il canone di abbonamento alla televisione deve essere pagato da tutti quei cittadini che siano proprietari di un apparecchio televisivo. Il canone di abbonamento è dovuto una sola volta all'anno per famiglia, a condizione che i soggetti siano residenti nella stessa abitazione. 

Con l'entrata in vigore della legge di stabilità 2016 sono state apportate alcune modifiche innovative sia in relazione all'importo annuo dovuto da tutti gli abbonati che per quanto riguarda i soggetti obbligati e le modalità di pagamento. Il comma 152 della legge 208/2015 prevede la riduzione della misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato riducendolo da euro 113,50 a 100 euro. Il successivo comma 153 introduce il principio in virtù del quale, il possesso di un apparecchio televisivo si presume (quindi dovuto) nel caso in cui sia esistente una utenza per la fornitura di energia elettrica presso l'abitazione di residenza. Per evitare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione l'utente dovrà dichiarare di non possedere un apparecchio televisivo. 

La dichiarazione (che comporta anche effetti di natura penale) è valida un anno e dovrà essere presentata per gli anni a venire fino a quando non interverranno modifiche in merito alla proprietà di un apparecchio televisivo. La dichiarazione può essere presentata per posta con modello cartaceo già rilasciato dall'Agenzia Entrate oppure in via telematica. Nel primo caso la scadenza è fissata al 30 aprile 2016 mentre nel secondo al 10 maggio 2016. 

In questa fase transitoria la presentazione della dichiarazione entro i suddetti termini è valida solo per l'anno in corso. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata tardivamente saranno dovuti i primi sei mesi di abbonamento. Il canone di abbonamento viene imputato e riscosso dall'erario direttamente sulla bolletta per l'energia elettrica e frazionato in dieci rate mensili. Il canone è dovuto anche dai residenti all'estero che sono proprietari di una abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo. Stesso discorso vale per gli esercizi pubblici che siano in possesso di apparecchi televisivi nei locali delle proprie attività. Per questi è dovuto il canone speciale RAI. 

I pensionati potranno pagare il canone direttamente mediante addebito sulla pensione. La richiesta dovrà essere effettuata all'ente pensionistico di riferimento entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento. A puro titolo di esempio il pensionato che intende rateizzare il pagamento per l'anno 2018 dovrà presentare la richiesta entro il 15 novembre 2017. 

Tale modalità non potrà essere esercitata da tutti poiché viene espressamente previsto che potranno farlo solo i titolari di abbonamento televisivo con reddito derivante da pensione non superiore a 18.000 euro percepito nell'anno precedente a quello della richiesta. Il comma 158 della legge di stabilità introduce il principio secondo il quale la facoltà di presentare la denunzia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento (sigillare l'apparecchio) non è più esercitabile. In estrema sintesi il soggetto che non possiede un apparecchio televisivo dovrà presentare la dichiarazione di cui sopra vita natural durante (o fino a quando non intenderà acquistarne uno).

(Giovanni Dami)

Allegato: Modello dichiarazione sostitutiva.pdf Allegato: Dichiarazione sostitutiva - Istruzioni.pdf Allegato: Agenzia Entrate - Provvedimento 4549.pdf
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LaPrevidenza.it, 10/04/2016

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