Cgce, 6.10.2009 C-153/08
La Commissione, tenuto conto della giurisprudenza della Corte in materia di libera prestazione dei servizi e, in particolare, della sentenza 13 novembre 2003, causa C‑42/02, Lindman (Racc. pag. I‑13519), sostiene che la legge relativa all’imposta sul reddito è discriminatoria, perché rende più difficile la prestazione di servizi tra il Regno di Spagna e gli altri Stati membri rispetto a quella meramente interna alla Spagna, e può dissuadere le persone residenti in Spagna dal partecipare a lotterie i cui organizzatori risiedono in altri Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Tale normativa sarebbe perciò contraria agli artt. 49 CE e 36 dell’accordo SEE.
Se è vero che l’esenzione di cui trattasi non riguarda tutti gli organizzatori di lotterie e giochi d’azzardo stabiliti in Spagna ed è circoscritta ad alcuni enti determinati, resta il fatto che essa, andando ad esclusivo vantaggio degli enti stabiliti in tale Stato membro, avrebbe carattere discriminatorio.
«Inadempimento di uno Stato – Libera prestazione dei servizi –Artt. 49 CE e 36 dell’accordo SEE – Fiscalità diretta – Imposta sul reddito – Esenzione fiscale limitata alle vincite provenienti da lotterie e giochi d’azzardo organizzati da taluni enti nazionali»
Il potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri per disciplinare questo tipo di attività non potrebbe costituire una valida giustificazione all’esenzione prevista dalla legge relativa all’imposta sul reddito. Quest’ultima, infatti, anziché pretendere la sussistenza di talune caratteristiche ai fini della concessione del trattamento fiscale favorevole, riserverebbe l’esenzione ad alcuni enti che essa determina in maniera precisa; e ciò sebbene essa consenta l’effettuazione di servizi analoghi da parte di altri enti che non beneficiano di tale trattamento fiscale favorevole, tra i quali figurano gli enti dello stesso tipo che si trovano in Stati membri diversi dal Regno di Spagna ovvero gli enti che perseguono gli stessi obiettivi degli enti spagnoli contemplati da detta legge.
Risulterebbe, peraltro, dal punto 25 della citata sentenza Lindman che le giustificazioni che possono essere addotte da uno Stato membro devono essere corredate da un’analisi dell’opportunità e della proporzionalità della misura restrittiva adottata da tale Stato. Orbene, il Regno di Spagna non ha fornito, nella fattispecie, la benché minima informazione atta a giustificare detta misura.
La Commissione rileva poi che il ricorso ad una misura di esenzione fiscale non è il mezzo più adeguato al raggiungimento dell’obiettivo perseguito dal Regno di Spagna, che consisterebbe nel disincentivare il gioco d’azzardo. Detta esenzione mira infatti, semmai, ad incoraggiare la partecipazione dei cittadini a tali giochi.
LaPrevidenza.it, 29/11/2009
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