Cassazione civile, Sentenza 8.10.2010 n. 20902
Con atto di citazione notificato l’8-7-1989 C.O., premesso di essere proprietaria dell’appartamento interno (OMISSIS) posto al piano terreno dell’edificio condominiale sito in (OMISSIS), conveniva in giudizio il suddetto Condominio dinanzi al Tribunale di Chiavari esponendo:
• l’assemblea condominiale del (OMISSIS) aveva deliberato, con il voto contrario dell’istante e della proprietaria di un altro appartamento posto al piano terreno, di concedere ai condomini R., G. e V. il permesso di porre in essere a loro spese un ascensore nel vano scala condominiale ed aveva assunto altre delibere connesse all’oggetto della precedente;
• la delibera suddetta era da ritenere nulla o annullabile poiché, risultando lesiva dei diritti di ciascun condomino sulle parti comuni, necessitava del consenso di tutti i condomini;
• infatti essa comportava la sottrazione all’uso di una ragguardevole porzione dei pianerottolo di accesso all’appartamento dell’attrice con conseguente gravissimo deprezzamento per l’unità immobiliare nonché riduzione di luminosità della parte di vano scale che dall’atrio del caseggiato portava al piano sottostante;
• l’assemblea aveva inoltre deliberato di rivedere la tabella millesimale di proprietà, così disponendo la gratuita cessione ai tre condomini proprietari dell’impianto ascensore di una “porzione di una entità condominiale o quanto meno la costituzione di una servitù”;
• l’installazione dell’ascensore violava altresì l’art. 18 del regolamento condominiale che prevedeva il divieto di ingombrare in qualsiasi modo il vano scale;
• risultava poi pregiudicata l’agibilità delle scale e dei pianerottoli (art. 1109 c.c., nn. 1 e 2);
• infine appariva incongruente ed illogica la delibera che stabiliva le condizioni cui era subordinato l’accoglimento di successive richieste di altri condomini di partecipazione alla proprietà ed all’uso dell’impianto.
L’attrice concludeva quindi chiedendo la declaratoria di nullità o l’annullamento delle predette delibere.....
LaPrevidenza.it, 08/12/2010
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