martedì, 20 ottobre 2026

Enpals: interpretazione autentica della misura della contribuzione in presenza di contratto a durata

Enpals, Circolare 4.10.2007 n. 14

 

L’art. 2, comma 5, del DPR n. 1420/1971 stabilisce che “La retribuzione imponibile giornaliera nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 1, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto escludendo i riposi settimanali nonché le festività nazionali godute.” Si veda per l'adeguamento delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS, i Decreti Ministeriali 15 marzo 2005 e le circolari Enpals nn. 7 e 8 del 30 marzo 2006.
In coerenza con il tenore letterale della norma, l’Ente, ai fini della determinazione della retribuzione imponibile giornaliera, ha, sino ad oggi, operato dividendo l’importo dei compensi corrisposti per il numero delle giornate ricomprese nel periodo di durata del contratto di lavoro, fatti salvi i riposi settimanali e le festività nazionali godute.
Sull’interpretazione della norma ed individuazione dell’esatto criterio di calcolo della contribuzione previdenziale è insorto nel tempo un notevole contenzioso giudiziario, definito in sede di legittimità, dopo una prima pronuncia favorevole alla tesi dell’Enpals (Cass. n. 1467/00), con diverse sentenze di segno contrario (cfr. Cass. civ., sez. lav., nn. 20011/05, 17760/05, 8479/03, 6674/03, 3253/03, 10774/02, 8498/02 e 4303/01) con le quali la Suprema Corte ha stabilito che la norma dell’art. 2, comma 5, DPR n. 1420/71 “va interpretata nel senso che il dato di riferimento (divisore) è quello pertinente ai singoli giorni di effettiva prestazione lavorativa e non ai giorni ricompresi nel periodo di durata contrattuale, posto che la citata disposizione fa sorgere l'obbligo del versamento dei contributi in relazione ad "ogni giornata di lavoro" (primo comma), fissa il calcolo delle aliquote contributive "sulla retribuzione giornaliera" (terzo comma) e, infine, esclude dal calcolo i giorni di riposo, nei quali il lavoratore non ha spiegato alcuna prestazione lavorativa, salva la possibilità di stabilire con decreto ministeriale una "durata convenzionale" non superiore a sei giorni per ogni settimana (quinto e sesto comma)”.
L’uniformità dell’interpretazione fornita dalla Suprema Corte nei giudizi aventi lo stesso oggetto, rende la questione non più controversa, con necessità dell’Ente di adeguarsi all’orientamento giurisprudenziale da considerarsi ormai consolidato in relazione al numero rilevante delle pronunce emesse, tutte dello stesso tenore.
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LaPrevidenza.it, 10/10/2007

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