Corte Cass. sez. lav. 21 aprile 2010 n. 9464 - Avv. Daniela Carbone
Con sentenza n. 9464 del 2010, la Corte di cassazione ha affermato un importante principio in tema di effetti civili del matrimonio religioso contratto dal coniuge superstite ai fini del mantenimento del diritto alla pensione di reversibilità.
Nel caso di specie il coniuge superstite aveva contratto nuove nozze celebrando solo il rito religioso e riuscendo perciò a mantenere la pensione di reversibilità.
Parecchi anni dopo provvedeva alla trascrizione del matrimonio religioso, con conseguente perdita del diritto alla reversibilità. Tuttavia, la Corte è andata oltre affermando che la trascrizione del matrimonio religioso fa comunque retroagire i suoi effetti al momento della celebrazione, con conseguente perdita del diritto alla reversibilità sin dalla celebrazione del rito religioso.
Conseguentemente all'affermazione di suddetto principio, è stata ritenuta legittima l'azione di recupero intrapresa dall'Inps nei confronti del coniuge superstite per l'indebito costituito da tutti i ratei di pensione di reversibilità percepiti successivamente al matrimonio religioso poi trascritto nei registri dello Stato civile.
Avv. Daniela Carbone
LaPrevidenza.it, 11/06/2010
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