Cassazione, Sezione II civile, Sentenza 11.9.2010 n. 19417
I.A. Ha impugnato la sentenza n. 9369 del 21 febbraio 2006 con la quale il Giudice di Pace di Romane ha respinto il ricorso avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) per l’importo complessivo di Euro 42,18 notificatagli in data 10 marzo 2005 ai sensi dell’art. 139 c.p.c. Per il mancato pagamento di una sanzione amministrativa emessa dal Comune di Roma nell’anno 2001. L’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. Le considerazioni svolte nella relazione e condivise dal Procuratore Generale sono da recepire. L’odierno ricorrente aveva dedotto con l’opposizione di non aver mai ricevuto la notificazione del verbale di cui alla cartella; quindi, depositatasi dal Comune in sede di costituzione la copia notificata del verbale, aveva contestato la validità della notificazione, in quanto effettuata al portiere dello stabile di sua residenza per difetto dei requisiti di legge. Il Giudice di Pace ha respinto l’eccezione, ritenendola un indebito ampliamento dei motivi posti a fondamento del ricorso, qualificandola come mutatio libelli. Con l’unico motivo di ricorso si deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 320 c.p.c., nonché vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia per avere il G.d.P. Erroneamente ritenuto di non doversi pronunciare sull’eccezione avanzata a seguito delle deduzioni e produzioni del Comune....
LaPrevidenza.it, 21/11/2010
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