Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 2.8.2010 n. 17984
Con ricorso del 12 gennaio 2006 l'INPS impugnava, dinanzi alla Corte d'appello di L'Aquila, la sentenza del Tribunale di Avezzano, in data 29 novembre 2005, con cui era stata accolta la domanda avanzata da A.M.P., intesa ad ottenere la corresponsione dell'indennità per congedo parentale ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 63, nella misura di legge, per il periodo dal (OMISSIS), a seguito della nascita del figlio avvenuta il (OMISSIS), che invece l'Istituto non aveva corrisposto ritenendo insussistente il requisito dell'iscrizione negli elenchi nominativi, di cui al R.D. n. 1949 del 1940, art. 2, per oltre cinquantuno giornate nell'anno 2001, che l'assicurata poteva ricevere la prestazione previdenziale solo nell'anno immediatamente successivo a quello lavorato, ossia nel 2001, ma non per il periodo successivo.
1.1. Con il proprio gravame l'Istituto si doleva dell'interpretazione adottata dal primo giudice in relazione alla normativa vigente in materia di prestazioni di maternità, stante la chiara dizione del D.L. n. 463 del 1983, art. 5, comma 6, convertito in L. n. 638 del 1983, poi riprodotto nel D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 63, secondo cui i lavoratori agricoli a tempo determinato hanno diritto alle prestazioni a condizione che risultino iscritti negli elenchi nominativi dell'anno precedente per almeno cinquantuno giornate; in particolare, non si poteva sostenere che lo svolgimento di tali giornate in un determinato anno può legittimare la fruizione non solo del congedo per astensione obbligatoria nell'anno successivo a quello di effettivo lavoro, ma anche del congedo per astensione facoltativa nell'anno ulteriormente successivo, operandosi in tal caso un'interpretazione estensiva contraria alle stesse finalità della norma.
2. Costituitasi la lavoratrice, che resisteva al gravame contestando la tesi interpretativa dell'Istituto, la Corte d'appello, con sentenza del 1 marzo 2007, respingeva l'impugnazione osservando che - come anche precisato dalla giurisprudenza di legittimità - il diritto alle prestazioni in esame permane pure nell'anno successivo a quello di efficacia degli elenchi e che per la verifica delle cinquantuno giornate devono conteggiarsi altresì le giornate di astensione obbligatoria, che vanno considerate come di effettivo lavoro, sì che l'indennità doveva essere riconosciuta anche nella fattispecie, nella quale l'astensione facoltativa dal lavoro decorreva dai primi mesi dell'anno successivo a quello di nascita del figlio...
LaPrevidenza.it, 19/11/2010
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