Corte dei Conti Toscana, sentenza 1.7.2010 n. 222
Con ricorso pervenuto alla segreteria di questa Sezione il 12 marzo 2009 la parte ricorrente ha proposto l’impugnativa volta all’annullamento dell’epigrafato provvedimento e per la declaratoria della spettanza del decimo sul trattamento pensionistico ordinario in godimento, con corresponsione delle somme a suo dire indebitamente sospese a decorrere dal mese di novembre 2007. Il Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva - aveva autorizzato in data 1 aprile 1997 MARIACCAD di Livorno alla corresponsione a favore dell’odierno ricorrente del decimo sul trattamento pensionistico ordinario in godimento. A seguito di riesame della documentazione era stato rinvenuto un parere del Comitato Pensione Privilegiata Ordinaria in data 23 marzo 1985 (emesso in sede di aggravamento dell’equo indennizzo) con cui l’infermità “esiti di ureterolitomia bil. in soggetto affetto da calcolosi renale ed uretrale dx.” era stata ritenuta non dipendente da causa di servizio. Secondo il Ministero della Difesa il menzionato parere determinava la sospensione del pagamento del suddetto decimo.
LaPrevidenza.it, 20/07/2010
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...
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