Cassazione, Sentenza 9 novembre 2009, n. 23686
Con atto di citazione notificato l'8.4.03 G.I. propose opposizione avvedo il decreto ingiuntivo n. 151/03 emesso dal G.d.P. di Viareggio, con il quale gli era stato intimato il pagamento di Euro 254,09, oltre le spese, quale rata di oneri condominiali scaduta il 1 giugno 2002, relativa al Condominio ****. Deduceva l'opponente la sua carenza di legittimazione passiva in quanto l'appartamento evi si riferiva la rata condominiale, era stato da lui venduto a terzi e di ciò era stato informato il Condominio; e, comunque, egli aveva pagato tutte le somme da lui dovute fino al momento della vendita dell'immobile. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Costituitosi, il Condominio contestava la domanda attrice eccependo di aver sollecitato ripetutamente il pagamento della rata; di non conoscere il nominativo del compratore e di aver, quindi legittimamente agito, nei confronti dell'opponente. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione. Acquisita documentazione, il G.d.P. con sentenza 30.3.2004 respingeva l'opposizione e condannando al G. al pagamento delle spese giudiziali. Afferma il G.d.P.: che il G. ha venduto l'appartamento con atto ****, trascritto al ****, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, comunicando l'avvenuta vendita in data ****, senza specificare nè gli estremi del rogito notarile, nè la sua trascrizione; che legittimamente l'amministratore ha chiesto e ottenuto il d.i. nei suoi..
LaPrevidenza.it, 10/12/2009
0958996835
3358439786
Consulente del Lavoro
089757100
3287451985
Avvocato
Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale