domenica, 25 ottobre 2026

Droghe: Italia condannata per mancato controllo e monitoraggio all'interno dell'Unione

Cgce, 19.7.2010 n. 19

 

«Inadempimento di uno Stato – Regolamenti (CE) nn. 273/2004 e 111/2005 – Precursori di droghe – Controllo e monitoraggio all’interno dell’Unione – Controllo degli scambi tra l’Unione e i paesi terzi – Sanzioni»

Con il presente ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le misure nazionali per l’attuazione dell’art. 12 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 273, relativo ai precursori di droghe (GU L 47, pag. 1), non avendole comunicate alla Commissione in conformità dell’art. 16 dello stesso regolamento, e non avendo adottato le misure nazionali per l’attuazione dell’art. 31 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU 2005, L 22, pag. 1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detti regolamenti.  Dall’art. 1 del regolamento n. 273/2004 risulta che esso è volto ad istituire provvedimenti armonizzati per il controllo e il monitoraggio, all’interno dell’Unione europea, di talune sostanze frequentemente impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, dette «precursori di droghe», per impedirne la diversione verso l’attività illecita.

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LaPrevidenza.it, 31/07/2010

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