Tribunale Ue, sentenza 25.3.2009 T-191/07
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo BUDWEISER – Marchi denominativo e figurativo internazionali anteriori BUDWEISER e Budweiser Budvar – Impedimenti relativi alla registrazione – Art. 8, n. 1, lett. a) e b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Uso effettivo del marchio anteriore – Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 – Violazione dei diritti della difesa – Motivazione – Art. 73 del regolamento n. 40/94 – Tardiva produzione di documenti – Potere discrezionale conferito dall’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94»
Con decisione 11 luglio 2005 (procedimento R 509/2004 2), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha accolto il ricorso dell’Anheuser-Busch. Secondo la commissione di ricorso, la divisione di opposizione è incorsa in errore ritenendo che il marchio figurativo internazionale anteriore n. 674 530 fosse tutelato, in Austria ed in Francia, a partire dal 5 dicembre 1960, mentre esso era tutelato, in tali paesi, a partire dal 19 maggio 1997, ovvero da data successiva al deposito della domanda di marchio comunitario in questione.
La commissione di ricorso ha rinviato la pratica dinanzi alla divisione di opposizione.
Con una seconda decisione del 22 dicembre 2005, la divisione di opposizione ha nuovamente accolto l’opposizione proposta dalla Budvar ed ha, di conseguenza, respinto la domanda di marchio comunitario in questione.
La divisione di opposizione ha, innanzitutto, ritenuto insufficiente la prova dell’uso del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (R 238 203).
La divisione di opposizione ha poi scelto di limitare la sua analisi ad un confronto tra il marchio richiesto ed il marchio figurativo internazionale anteriore n. 614 536, ai fini del quale essa ha accettato di prendere in considerazione i documenti forniti dalla Budvar a sostegno della sua opposizione.
LaPrevidenza.it, 11/07/2009
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