Cgce, 29.10.2009 C-249/08
«Inadempimento di uno Stato – Politica comune della pesca – Conservazione delle risorse – Regime di controllo nel settore della pesca – Regolamento (CE) n. 894/97 – Art. 11 – Regolamento (CEE) n. 2241/87 – Art. 1, nn. 1 e 2 – Regolamento (CEE) n. 2847/93 – Artt. 2, n. 1, e 31, nn. 1 e 2 – Divieto di reti da posta derivanti – Assenza di sistemi di controllo efficaci volti al rispetto di tale divieto»
A sostegno del proprio ricorso, la Commissione deduce che, fin dalla sua introduzione nel 1992, la normativa sulla pesca mediante le reti da posta derivanti e sulla detenzione a bordo di tali dispositivi è stata sistematicamente ed ampiamente violata dalla flotta da pesca italiana, secondo quanto rilevato dai propri ispettori in occasione di una serie di missioni effettuate in loco. L’istituzione ritiene che l’ampiezza e la gravità di tale fenomeno siano direttamente imputabili all’inefficienza delle autorità italiane, da cui deriva che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli artt. 1, n. 1, del regolamento n. 2241/87 e 2, n. 1, del regolamento n. 2847/93 per quanto attiene al controllo del rispetto del divieto dell’uso e della detenzione di reti di tal genere. Lo Stato membro medesimo non rispetterebbe peraltro gli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 1, n. 2, del regolamento n. 2241/87 e 31, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2847/93 per quanto attiene alla repressione delle violazioni di tale divieto.
La Repubblica italiana chiede alla Corte di voler respingere il ricorso e di condannare la Commissione alle spese. Essa osserva di aver sempre contestato le affermazioni della Commissione, contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultima, la quale, peraltro, non avrebbe dimostrato la veridicità delle proprie affermazioni.
Detto Stato membro sottolinea, al contrario, che la normativa italiana consente una repressione completa ed efficace delle violazioni della normativa attinente alla detenzione a bordo e all’impiego delle reti da posta derivanti. Peraltro, il Corpo delle Capitanerie di porto, organo specificamente incaricato della sorveglianza e del controllo della pesca, pianificherebbe ed effettuerebbe la propria azione efficacemente.
LaPrevidenza.it, 22/12/2009
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3356042932
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