domenica, 25 ottobre 2026

Divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità. Obbligo degli operatori televisivi di destinare parte dei ricavi di esercizio al finanziamento anticipato di film europei

Cgce, Sentenza 5.3.2007 C-222/07

 

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Art. 12 CE – Divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità – Artt. 39 CE, 43 CE, 49 CE e 56 CE – Libertà fondamentali garantite dal Trattato CE – Art. 87 CE – Aiuto di Stato – Direttiva 89/552/CEE – Esercizio delle attività televisive – Obbligo degli operatori televisivi di destinare parte dei ricavi di esercizio al finanziamento anticipato di film europei per il cinema e per la televisione, essendo una percentuale del 60% di tale finanziamento destinato alla produzione di opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali del Regno di Spagna e che sono per la maggior parte prodotte dall’industria cinematografica spagnola»

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 12 CE e 87 CE, nonché dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (GU L 202, pag. 60; in prosieguo la «direttiva»).  Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso proposto dall’Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (in prosieguo l’«UTECA») contro un regio decreto che impone agli operatori della televisione di destinare, da un lato, una quota del 5% dei loro ricavi dell’esercizio finanziario precedente al finanziamento della produzione di lungometraggi e di cortometraggi cinematografici e di film per la televisione europei e, dall’altro, il 60% di tale finanziamento a produzioni la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali del Regno di Spagna....

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LaPrevidenza.it, 02/09/2009

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