venerdì, 23 ottobre 2026

Disposizioni in materia di discriminazione razziale, etnica, religiosa e sessuale

Repubblica di San Marino, legge 28.4.2008 n. 66

 

Chiunque diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, o incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o legati all’orientamento sessuale, ovvero incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o legati all’orientamento sessuale, è punito con la prigionia di secondo grado. Per i reati aggravati dalla circostanza della discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, o legata all’orientamento sessuale, di cui all’articolo 90, comma 1, punto 1, si procede

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LaPrevidenza.it, 01/02/2009

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