martedì, 13 ottobre 2026

Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalita' di enti locali e la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche

Decreto - Legge 30 dicembre 2013, n. 151

 

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 151

Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a  garantire la funzionalita' di enti locali, la realizzazione di misure  in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonche' a  consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamita'  naturali. (13G00198)

(GU n.304 del 30-12-2013)

Vigente al: 31-12-2013



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  Considerato che l'eterogeneita' delle disposizioni introdotte  nell'iter di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126,  non ha consentito, alla luce della giurisprudenza costituzionale, di  portare a definizione il procedimento legislativo;  Ritenuto che sussistono nuove ed aggravate ragioni di  indifferibilita', rispetto alla originaria deliberazione di alcune  disposizioni;  Ritenuto di dover adottare misure finanziarie necessarie ed  urgenti, con particolare riferimento a quelle rivolte a garantire la  funzionalita' di enti locali, la realizzazione di misure in tema di  infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonche' a consentire  interventi in favore di popolazioni colpite da calamita' naturali;  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella  riunione del 27 dicembre 2013;  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del  Ministro dell'economia e delle finanze;  E M A N A  il seguente decreto-legge:  Art. 1  Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147  1. L'applicazione dei commi 33 e 529 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre 2013, n. 147, e' rinviata al 1° luglio 2014.  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono  apportate le seguenti modifiche:  a) al comma 139, lettera d), n. 3), capoverso 2. e' soppresso  l'ultimo periodo;  b) al comma 434, primo periodo, sopprimere le parole:  "dell'andamento della spesa primaria corrente e";  c) al comma 514, capoverso Art. 10, dopo le parole: "ferma restando  la copertura" sono inserite le seguenti: "a carico del bilancio  regionale";  d) al comma 573, le parole: "trenta giorni dalla scadenza del  termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico," sono  sostituite dalle seguenti: "novanta giorni dall'entrata in vigore  della presente legge" e le parole: "in pendenza del termine di trenta  giorni" sono sostituite dalle seguenti: "in pendenza del termine di  novanta giorni";  e) al comma 680, dopo le parole: "Alla stessa data del 24 gennaio  2014,", sono inserite le seguenti: "fermo restando l'accertamento  delle relative somme nel 2013,".

Art. 2  Disposizioni in materia di immobili pubblici  

1. All' articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120,  convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137,  le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti "30  giugno 2014" e le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle  seguenti "180 giorni".  2. All'articolo 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  sopprimere le seguenti parole: "comma 1 dell'articolo 2-bis del  decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni,  dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al".  3. All'ultimo periodo del comma 15, dell'articolo 2, della legge 24  dicembre 2007, n. 244, sono soppresse le parole: «, il cui  espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni».  4. All'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le  parole: «nonche' dalle dichiarazioni di conformita' catastale  previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio  2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010, n. 122»;  b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le  parole: «nonche' dalle dichiarazioni di conformita' catastale  previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio  2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010, n. 122».  5. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto  articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, e successive modifiche  ed integrazioni, nonche' all'articolo 11-quinquies del decreto-legge  30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui  all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, puo'  essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si  applica la disposizione di cui al comma 3-bis del medesimo articolo  6.  6. Al fine di agevolare le operazioni di valorizzazione degli  immobili dello Stato effettuate ai sensi dell'articolo 11-quinquies  del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche attraverso  il concorso agli eventuali oneri di urbanizzazione connessi a tali  operazioni, e' autorizzata la spesa a favore dell'Agenzia del demanio  di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Al  relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui  all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3  Misure in materia di infrastrutture e trasporti  

1. All'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:  «5-bis. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro  dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti piu'  idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di  misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati  sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano  il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione  delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a  livello nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe  aziendali, nonche' di definizione della dotazione di personale,  compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.»;  b) il comma 6-quater e' sostituito dal seguente:  «6-quater. Per la celere realizzazione delle attivita' di cui  ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario costituisce una struttura di  supporto, definendone i compiti e le modalita' operative, con oneri a  carico delle risorse individuate dal comma 9 e dall'articolo 11,  commi da 13 a 16, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.»;  c) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:  «9-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma  5, ed al fine di garantire la continuita' aziendale, il Commissario  puo' richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione,  anche integrale, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la  coesione di cui al comma 9, nonche' di quelle previste dall'articolo  1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e  successive modificazioni, finalizzate alle spese strettamente  necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del  servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del  pagamento del debito pregresso».  2. All'articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  la parola: «2013» e' sostituita dalla seguente: «2014».  3. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente:  «9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri  finanziari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle finanze e' istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione  di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla regione Campania  anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro di  cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134.»;  b) al comma 9-ter, le parole: «da emanare entro il termine del 31  marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione  dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis  attribuibile a ciascuna regione, nonche' le modalita' per la  concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo  di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene  erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione  dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei  limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della  disponibilita' annua del Fondo.» sono sostituite dalle seguenti:  «sono definite le modalita' per la concessione e per la restituzione  dell'anticipazione di cui al comma 9-bis in un periodo massimo di 10  anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata  l'anticipazione stessa»;  c) al comma 9-quater le parole: «dalle regioni» sono sostituite  dalle seguenti: «dalla regione Campania»;  d) al comma 9-sexies le parole: «alle regioni interessate» sono  sostituite dalle seguenti: «alla regione Campania»;  e) al comma 9-septies, le parole: «di cui al comma 9-bis» sono  sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 22, del  decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».  4. Per consentire ad ANAS S.p.A. di far fronte ai pagamenti dovuti,  sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a  interventi conclusi o in corso di realizzazione, il Ministero  dell'economia e delle finanze puo' trasferire in via di anticipazione  alla stessa Societa' le risorse finanziarie disponibili per l'anno  2013 sul pertinente capitolo di bilancio.  5. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla  rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione  del Contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016 da effettuare  entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato  e il Gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli  equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal  contratto di programma 2007-2011.  6. Nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio  pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a  statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  la societa' Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle  finanze e' autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme  previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in  relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario  per ferrovia eserciti nella regione Sicilia e ai servizi  interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.  7. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 2 del decreto  legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, e dell'articolo 1, comma 160,  della legge 13 dicembre 2010, n. 220, cosi' come previsto  dall'Accordo tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta dell'11 novembre  2010, lo Stato concorre per il servizio reso nel triennio 2011-2013  attraverso il pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. dell'importo di  23 milioni di euro nell'anno 2013. Per i servizi dell'anno 2014 e  seguenti la regione Valle d'Aosta puo' stipulare apposita convenzione  con Trenitalia S.p.A. per l'individuazione del perimetro e delle  modalita' di erogazione dei servizi ferroviari nella regione, sulla  base delle esigenze di mobilita' della popolazione locale. Gli oneri  sostenuti dalla regione Valle d'Aosta negli anni 2014 e successivi  sono esclusi dal patto di stabilita' interno nel limite di 23 milioni  di euro annui.  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 23  milioni di euro per l'anno 2013, si provvede con riduzione per il  medesimo anno:  a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;  b) quanto ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5,  comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le  disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli  articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,  annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre  2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280  nonche' le conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207  del 2010. Nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari  sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non  oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti

Art. 4  Disposizioni concernenti Roma Capitale  

1. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,  n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo  Commissario straordinario e' autorizzato ad inserire, per un importo  complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di  cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis,  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali  ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del  comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione  si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con  l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del  Segretario comunale. Roma Capitale puo' riacquisire l'esclusiva titolarita' di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al  documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-bis,  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le societa' dalla  medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli  stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al  citato documento. Roma Capitale e' altresi' autorizzata ad avvalersi  di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le  proprie partecipate cosi' riacquisiti. Il Commissario straordinario  e' altresi' autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del  loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma per l'anno 2009  per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre  2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008, n. 189, e trasferite alla gestione commissariale nelle more  dell'utilizzo del contributo di cui all'ultimo periodo del citato  comma 3. Gli importi derivanti dall'applicazione del quarto, quinto,  sesto e settimo periodo possono essere utilizzati per garantire  l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli  anni 2013 e 2014 e non sono considerati tra le entrate finali di cui  all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno per i medesimi  anni».  2. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel  ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma  capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal  Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma», previa  validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta  differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base  delle risorse rese disponibili, sono finalizzate nel limite di 6  milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5  milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle  risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi  dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112.  3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di  fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del  comma 2, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013,  6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, si  provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la  compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione  vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di  cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189, e successive modificazioni.

Art. 5  Disposizioni in materia di Expo 2015  

1. Per l'anno 2013 e' attribuito al comune di Milano un contributo  di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle  spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al  primo periodo non e' considerato tra le entrate finali di cui  all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno 2013. Al relativo  onere, pari a euro 25 milioni per l'anno 2013, si provvede:  a) quanto 9,4 milioni di euro mediante riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della  legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto 600.000 di euro mediante  riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 2, comma  100, della medesima legge;  b) quanto ad euro 15 milioni mediante riduzione dello  stanziamento iscritto in bilancio per le finalita' di cui al comma 4  dell'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 6

Disposizioni finanziarie in materia di Province  1. Limitatamente all'anno 2013 sono confermate le modalita' di  riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province gia'  adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla  ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2013 a ciascuna  provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le riduzioni  previste dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio  2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012, n. 135, sono effettuate secondo gli importi indicati  nell'allegato 1 al presente decreto. Per il 2013 i trasferimenti  erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere dal  Ministero dell'interno direttamente in favore delle province  appartenenti alla regione Sicilia, ancorche' in via di soppressione,  e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni  recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.

Art. 7  Misure per la Regione Sardegna  

1. I pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2013, n. 283, come  modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20  dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013,  n. 300, sono effettuati tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014,  senza applicazione di sanzioni e interessi.  2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per  il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi  nell'ambito di applicazione del decreto di cui al comma 1 che abbiano  subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio  del credito operanti nei territori di cui al comma 1, un  finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata  massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori  possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con  apposita convenzione tra la societa' Cassa depositi e prestiti SpA e  l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello  Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi  dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con  modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive  modificazioni. Nel caso di titolari di reddito d'impresa il  finanziamento puo' essere richiesto limitatamente ai danni subiti in  relazione all'attivita' d'impresa. Con decreto del Ministro  dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2014,  sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono  definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle stesse. Le  garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate  nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.  196.  3. I soggetti di cui al comma 2, per accedere al finanziamento  presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 2 la  documentazione prevista dal comma 5.  4. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia  delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i  pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonche' i relativi  importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di  mora, a ruolo di riscossione.  5. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i contribuenti  ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo  comma un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a  attestare i danni subiti ed il nesso di causalita' con l'evento  alluvionale di novembre 2013, nonche' copia del modello di cui al  comma 7, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel  quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la  ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti  finanziatori deve essere altresi' trasmessa copia dei modelli di  pagamento relativi ai versamenti effettuati.  6. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonche' le  spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai  soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui  al comma 10, mediante un credito di imposta di importo pari, per  ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e  alle spese dovuti. Il credito di imposta e' utilizzabile ai sensi  dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza  applicazione di limiti di importo, ovvero puo' essere ceduto secondo  quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale e' restituita  dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1° luglio 2014 secondo  il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.  7. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da  adottare entro il 15 gennaio 2014, e' approvato il modello indicato  al comma 5, idoneo altresi' ad esporre distintamente i diversi  importi dei versamenti da effettuare, nonche' sono stabiliti i tempi  e le modalita' della relativa presentazione. Con analogo  provvedimento possono essere disciplinati modalita' e tempi di  trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti  finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro  utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 3.  8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle  entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati  risultanti dal modello di cui al comma 5, i dati delle compensazioni  effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito  d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.  9. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni  finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie  e di bilancio» - Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e  rimborsi d'imposta» sono ridotte di 90 milioni di euro per l'anno  2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per  l'anno 2014.  10. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,2 milioni di euro  per l'anno 2014 si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla  contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui  Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20  novembre 2013, n. 122 che vengono a tal fine versati all'entrata del  bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli  effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto  derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante  corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti  finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive  modificazioni.  11. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel  rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal  fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza  del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza  del Consiglio dei Ministri n. 122 del 20 novembre 2013, verifica  l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli  eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli  eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e  l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attivita' economica per la compensazione dei  danni causati dai medesimi eventi alluvionali.

Art. 8  Entrata in vigore  

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione  in legge.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare.  Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2013  NAPOLITANO  Letta, Presidente del Consiglio dei  ministri  Saccomanni, Ministro dell'economia  e delle finanze  Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Allegato 1  (Art. 6, comma 1)  (Importo riduzioni alle province per l'anno 2013,  ai sensi articolo 16, comma 7 decreto legge n. 95 del 2012)
Allegato: dl 151 del 2013 - allegato.pdf
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LaPrevidenza.it, 20/01/2014

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