lunedì, 19 ottobre 2026

Disciplina del regime della commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze nonchè i relativi dispositivi meccanici ed elettronici

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 16.11.2013 - GU n.287 del 7-12-2013

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE  FINANZE 

DECRETO 16 novembre 2013  Disciplina, ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 4, del decreto  legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, del  regime della commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina o  altre sostanze, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati  nonche' i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di  ricambio, che ne consentono il consumo. (13A10013)

IL MINISTRO  DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le  imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed  amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, e successive modificazioni;  Visto il regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il  regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di  accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi  lavorati, di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio  1999, n. 67, e successive modificazioni;  Visto l'articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n.  76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,  recante novella del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;  Visto l'articolo 62-quater del citato decreto legislativo n. 504  del 1995 concernente "imposta di consumo sui prodotti succedanei dei  prodotti da fumo";  Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 62-quater del  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che dispone che, con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi  entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalita'  di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al  comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al  pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonche' le modalita' di  prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri  e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di  consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli  esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per  quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati;  Ritenuto che per quanto non previsto dal presente decreto valgano,  per quanto applicabili, le disposizioni in materia di tabacchi  lavorati di cui all'articolo 61 del decreto legislativo n. 504 del  1995, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro delle  finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni.  Considerato che e' necessario provvedere all'adozione del citato  provvedimento per la regolare distribuzione dei prodotti succedanei  dei prodotti da fumo; 

Decreta: 

Art. 1 - Ambito applicativo e definizioni 

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo  62-quater, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e successive modificazioni, il regime della commercializzazione dei  prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il  consumo dei tabacchi lavorati nonche' i dispostivi meccanici ed  elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il  consumo. 

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:  a) "Agenzia", l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;  b) "prodotti succedanei del tabacco", i prodotti contenenti  nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi  lavorati nonche' i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le  parti di ricambio, che ne consentono il consumo;  c) "ricariche", i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze  il cui consumo richiede l'impiego di dispositivi meccanici od  elettronici;  d) "dispositivi", i dispositivi meccanici ed elettronici che  consentono il consumo delle ricariche;  e) "parti di ricambio", i componenti dei dispositivi che possono  essere sostituiti e che consentono il funzionamento dei dispositivi  medesimi;  f) "prodotti monouso", i dispositivi che consentono il consumo  esclusivamente della ricarica contenuta, che non puo' essere  sostituita una volta consumata;  g) "deposito", l'impianto in cui vengono fabbricati o introdotti  i prodotti succedanei del tabacco destinati ad essere forniti ai  punti che ne effettuano la vendita al pubblico;  h) "soggetto autorizzato", il soggetto autorizzato dall'Agenzia  alla istituzione ed esercizio di un deposito;  i) "quindicina", i giorni dal 1° al 15° di ogni mese (prima  quindicina) e i giorni dal 16° all'ultimo di ogni mese (seconda  quindicina);  l) "modello F24 accise", la delega irrevocabile ad un istituto di  credito per il versamento al bilancio dello Stato, secondo le  modalita' stabilite dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio  1997, n. 241, dell'imposta di consumo dovuta dal soggetto  autorizzato.

Art. 2  Autorizzazioni alla istituzione e all'esercizio di deposito  di prodotti succedanei del tabacco 

1. Il soggetto che intende istituire un deposito di prodotti  succedanei del tabacco presenta all'Agenzia una domanda recante:  a) la denominazione della societa' o della ditta, la sede legale,  il numero di partita I.V.A., il codice fiscale e le generalita'  complete del legale rappresentante;  b) le generalita' complete delle persone eventualmente delegate  alla gestione del deposito;  c) il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui si  intende istituire il deposito;  d) le caratteristiche dei sistemi di sicurezza antintrusione  dell'impianto;  e) l'elenco dei prodotti succedanei del tabacco che si intendono  fabbricare o ricevere nell'impianto;  f) l'ammontare presuntivo dell'imposta di consumo da versare nei  primi due periodi di imposta ai sensi dell'articolo 7, comma 1;  g) la data a decorrere dalla quale l'Agenzia puo' procedere alla  verifica tecnica dell'impianto;  h) la dichiarazione resa, ai sensi del decreto del Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto che inoltra  l'istanza, dalla quale risulti che: 

1) non ha subito provvedimenti restrittivi della liberta'  personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;

2) non e' stato rinviato a giudizio per reati finanziari in  processi ancora da celebrarsi; 

3) non ha riportato condanne per reati di cui al numero 2); 

4) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura  od entita', alle disposizioni che disciplinano l'accisa e l'imposta  sul valore aggiunto; 

5) non e' sottoposto a procedure fallimentari, di concordato  preventivo, di amministrazione controllata, ne' si trova in stato di  liquidazione; 

6) non ha riportato sanzioni definite in via amministrativa per  reati di contrabbando; 

7) non si trova in una delle fattispecie previste dall'articolo 15,  comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive  modificazioni. 

2. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera h), e' resa anche  dai soggetti eventualmente delegati alla gestione del deposito. 

3. Alla domanda e' allegata la planimetria dell'impianto da adibire  a deposito, evidenziante, in particolare, il tracciato della  recinzione fiscale. 

4. L'Agenzia, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di cui al  comma 1, lettera g), procede alla verifica tecnica dei locali del  deposito al fine di:  a) verificare l'adempimento degli obblighi del datore di lavoro  di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente  attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in  materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di  lavoro;  b) valutare l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza antintrusione  dell'impianto;  c) accertare che le aree destinate ad uffici o servizi siano  fisicamente separate dalle aree di stoccaggio attraverso opere  murarie idonee;  d) verificare che i sistemi di stoccaggio siano conformi alle  disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1. 

5. L'Agenzia, entro trenta giorni dal termine della verifica  tecnica, adotta il provvedimento di autorizzazione alla istituzione  del deposito ovvero il motivato provvedimento di diniego. 

6. L'autorizzazione all'esercizio del deposito e' subordinata alla  prestazione della cauzione di cui all'articolo 3. Il provvedimento di  autorizzazione e' adottato entro trenta giorni dalla data di consegna  della cauzione all'Agenzia. 

7. L'autorizzazione di cui al comma 6 abilita all'esercizio  dell'impianto per il solo aspetto fiscale, restando ferma l'esclusiva  responsabilita' del soggetto autorizzato qualora svolga l'attivita'  senza essere in possesso delle altre autorizzazioni e certificazioni  stabilite dalla normativa vigente. 

8. Decorsi centottanta giorni dalla data di notifica  dell'autorizzazione di cui al comma 5, senza che il soggetto  autorizzato abbia provveduto a prestare la cauzione di cui  all'articolo 3, l'autorizzazione medesima cessa di avere efficacia.  9. A ciascun deposito per il quale e' adottato il provvedimento di  cui al comma 6 e' assegnato dall'Agenzia un codice di imposta.

Art. 3  Cauzione 

1. Il soggetto autorizzato alla istituzione del deposito presta  all'Agenzia una cauzione nei modi di cui all'articolo 1 della legge  10 giugno 1982, n. 348.  2. La cauzione di cui al comma 1 ha validita' almeno biennale e  deve essere rinnovata o sostituita almeno sessanta giorni prima della  cessazione di validita'. In mancanza, l'autorizzazione all'esercizio  del deposito e' sospesa, in via cautelativa, fino alla data di  cessazione di validita' della cauzione, e, successivamente a tale  data, il soggetto autorizzato decade, ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e successive modificazioni.  3. L'importo della cauzione e' pari all'ammontare presuntivo  dell'imposta di consumo indicata ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera f). Detto importo, a decorrere dal terzo periodo di imposta,  e' adeguato in misura tale da non risultare inferiore all'imposta  media dovuta nei due periodi di imposta precedenti.

Art. 4  Tariffa di vendita 

1. La commercializzazione dei prodotti succedanei del tabacco e'  subordinata alla preventiva iscrizione in apposito tariffario  disposta con provvedimento dell'Agenzia, il quale ha effetto dalla  data di pubblicazione. A tal fine, il soggetto autorizzato comunica  la denominazione e i rispettivi prezzi di vendita al pubblico dei  prodotti succedanei del tabacco, distintamente per:  a) ricariche;  b) dispositivi;  c) parti di ricambio;  d) prodotti monouso.  2. L'Agenzia assegna ai prodotti iscritti nel tariffario di cui al  comma 1, un codice identificativo univoco.  3. Le variazioni dei prezzi di vendita richieste dai soggetti  autorizzati hanno effetto dalla data di pubblicazione del relativo  provvedimento.  4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati dall'Agenzia  nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della  richiesta e sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 1, comma 361,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sul sito internet dell'Agenzia.

Art. 5  Sistema di stoccaggio e obblighi del soggetto autorizzato 

1. Il deposito e' dotato di distinte aree, ciascuna destinata allo  stoccaggio esclusivo di ricariche, ovvero di dispositivi, ovvero di  parti di ricambio, ovvero di prodotti monouso. In ciascuna area, la  relativa tipologia di prodotto e' stoccata distintamente in base ai  rispettivi prezzi di vendita.  2. Il soggetto autorizzato comunica mensilmente all'Agenzia  l'elenco dei punti di vendita riforniti nel mese precedente,  indicando per ciascuno le quantita' e i prezzi di vendita al pubblico  dei prodotti succedanei del tabacco distintamente per le tipologie di  cui all'articolo 4, comma 1.  3. Il soggetto autorizzato che non provvede in proprio alla  consegna ai punti di vendita, e si avvale di soggetti non autorizzati  alla gestione di un deposito, fermo restando l'obbligo del pagamento  delle imposte gravanti sui prodotti succedanei del tabacco estratti  dal deposito, comunica preventivamente all'Agenzia i seguenti dati  del soggetto che provvede alla consegna:  a) la denominazione della societa' o della ditta, la sede legale,  il numero della partita I.V.A., il numero di codice fiscale e le  generalita' complete del legale rappresentante;  b) il comune, la via, il numero civico o la localita' in cui sono  ubicati i locali in cui sono ricevuti i prodotti;  c) l'elenco dei punti di vendita riforniti dal soggetto che  provvede alla consegna.  4. Ogni variazione dei dati di cui al comma 3, deve essere  comunicata all'Agenzia con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 6  Regime del deposito 

1. Le materie prime e sussidiarie, i prodotti semilavorati e finiti  sono custoditi, introdotti ed estratti sotto la responsabilita'  esclusiva del soggetto autorizzato. 

2. I prodotti succedanei del tabacco fabbricati o introdotti sono  presi in carico giornalmente dal soggetto autorizzato previa emissione di bolletta di carico. 

3. Per ciascuna estrazione di prodotti succedanei del tabacco, il  soggetto autorizzato emette, in duplice esemplare, la bolletta di  scarico. Un esemplare e' conservato agli atti del deposito e l'altro  accompagna i prodotti ed e' consegnato al destinatario. 

4. Il soggetto autorizzato istituisce e cura la tenuta di:  a) un registro di carico, scarico e rimanenze delle materie prime  e sussidiarie, dei prodotti semilavorati e dei residui introdotti od  estratti dal deposito, se esercita l'attivita' di produzione;  b) un registro di carico, scarico e rimanenze distintamente per  le tipologie di prodotto di cui all'articolo 4, comma 1. 

5. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera a), sono effettuate  sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a  ciascuna operazione. 

6. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera b), sono effettuate  sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a  ciascuna operazione e sulla base delle corrispondenti bollette di  carico e scarico di cui ai commi 2 e 3. 

7. Il soggetto autorizzato, entro cinque giorni dal termine di  ciascuna quindicina, trasmette all'Agenzia il prospetto  riepilogativo, distintamente per le tipologie di prodotto di cui  all'articolo 4, comma 1, dei quantitativi di prodotti succedanei del  tabacco estratti dal deposito e destinati alla vendita al pubblico,  indicando il corrispondente prezzo unitario, l'imposta unitaria, il  prezzo totale e l'imposta totale. 

8. L'estrazione dal deposito di prodotti succedanei del tabacco non  destinati alla vendita al pubblico o non destinati ad altro deposito  deve essere preventivamente autorizzata dall'Agenzia.

Art. 7  Versamento delle imposte, accertamento e controlli 

1. Il soggetto autorizzato corrisponde l'imposta di consumo per i  prodotti succedanei del tabacco estratti dal deposito nella prima  quindicina del mese entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti  estratti nella seconda quindicina del mese, entro il giorno 15 del  mese successivo. L'ammontare complessivo dell'imposta dovuta risulta  dal prospetto riepilogativo di cui all'articolo 6, comma 7, ed e'  calcolata applicando l'aliquota prevista dall'articolo 62-quater,  comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive modificazioni, al valore complessivo dei prodotti  succedanei del tabacco estratti dal deposito, determinato in base al  prezzo di vendita e alle rispettive quantita'. 

2. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 e' eseguito  mediante il Modello F24 accise. L'attestazione rilasciata dalla banca  convenzionata che esegue l'ordine di versamento e' trasmessa in  copia, entro cinque giorni dal ricevimento, all'Agenzia.  3. L'Agenzia vigila sull'osservanza degli obblighi da parte del  soggetto autorizzato, controlla la contabilita' e la documentazione  previsti dal presente decreto nonche' i versamenti dell'imposta di  consumo eseguiti dal soggetto stesso, ne rileva l'eventuale omissione  o ritardo e provvede all'accertamento e al recupero, ai sensi  dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,  dell'imposta o maggiore imposta dovuta nonche' della indennita' di  mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento  avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e degli interessi in  misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti  doganali.  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai fini  della liquidazione e del versamento dell'imposta di consumo dovuta  per i prodotti succedanei del tabacco immessi in libera pratica.

Art. 8  Rappresentante fiscale 

1. Il soggetto che fabbrica o detiene i prodotti succedanei del  tabacco in uno dei Paesi membri dell'Unione europea e li fornisce ai punti vendita per essere consumati nel territorio italiano nomina un  rappresentante fiscale, comunicandone le generalita' all'Agenzia. 

2. Il rappresentante fiscale di cui al comma 1:  a) ha sede nel territorio italiano;  b) e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia a seguito della  prestazione della cauzione di cui all'articolo 3;  c) e' in possesso dei requisiti di cui alla dichiarazione  prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera h);  d) cura gli adempimenti previsti dall'articolo 4;  e) e' obbligato alla tenuta del registro delle forniture  distintamente per le tipologie di prodotto di cui all'articolo 4,  comma 1. Le registrazioni sono effettuate sulla base dei documenti  commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione emessi dal  fornitore e sulla base delle corrispondenti bollette emesse dal  rappresentante fiscale;  f) comunica mensilmente all'Agenzia l'elenco dei punti di vendita  riforniti nel mese precedente, indicando per ciascuno le quantita' e  i prezzi dei prodotti succedanei del tabacco distintamente per le  tipologie di cui all'articolo 4, comma 1;  g) trasmette, entro cinque giorni dal termine di ciascuna  quindicina, all'Agenzia il prospetto riepilogativo, distintamente per  le tipologie di prodotto di cui all'articolo 4, comma 1, dei  quantitativi di prodotti succedanei del tabacco forniti indicando i  corrispondenti prezzi unitari e complessivi e l'ammontare  dell'imposta di consumo dovuta a termini dell'articolo 7, comma 1;  h) e' obbligato al versamento dell'imposta con l'osservanza delle  modalita' e dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 ed e'  soggetto alla vigilanza prevista dal comma 3 dello stesso articolo. 

3. Al rappresentante fiscale e' assegnato dall'Agenzia un codice di  imposta.  4. Il rappresentante fiscale non e' abilitato alla fabbricazione,  ricezione, detenzione o spedizione di prodotti succedanei del  tabacco.

Art. 9  Disposizioni contabili 

1. Le bollette di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, e all'articolo  8, comma 2, lettera e), riportano, oltre alle generalita' del  soggetto emittente:  a) il numero progressivo;  b) la data di emissione;  c) la descrizione del movimento del prodotto;  d) il codice di cui all'articolo 4, comma 2;  e) la descrizione del prodotto;  f) la quantita' movimentata;  g) il prezzo unitario;  h) il prezzo totale della quantita' movimentata;  i) le generalita' del soggetto fornitore o del soggetto  destinatario del prodotto, e il codice d'imposta. 

2. Nei registri di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b) e  all'articolo 8, comma 2, lettera e), sono annotati cronologicamente e  numerati progressivamente tutti i movimenti di carico e scarico dei  prodotti distintamente per quantita', prezzi unitari, imposta  unitaria, prezzo totale e imposta totale. 

3. I registri contabili e i bollettari sono preventivamente  vidimati dai competenti Uffici regionali dell'Agenzia. A tal fine il  soggetto autorizzato e il rappresentante fiscale inoltrano apposita  istanza e trasmettono i modelli cartacei su ciascuno dei quali sono  gia' riportati le generalita', il codice di imposta, la numerazione  progressiva. 

4. Il direttore dell'Agenzia puo' disporre, con proprie  determinazioni, l'impiego da parte dei soggetti autorizzati e da  parte dei rappresentanti fiscali, che sono tenuti ad adottarle entro  trenta giorni, di procedure informatizzate per la tenuta dei registri contabili e per la formazione e trasmissione telematica dei prospetti  riepilogativi. 

5. I registri contabili, le bollette, i prospetti e la  documentazione previsti dal presente decreto sono resi disponibili  all'Agenzia ai fini del controllo e dell'accertamento di cui  all'articolo 62-quater, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre  1995, n. 504, e successive modificazioni. 

6. I registri contabili, le bollette, i prospetti e la  documentazione previsti dal presente decreto sono custoditi per i  dieci anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario. 

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana. 

Roma, 16 novembre 2013  Il Ministro: Saccomanni

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2013  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle  finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 329

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LaPrevidenza.it, 10/12/2013

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