Corte Ue, III sezione, sentenza 20.11.2008 C-1/07 Weber
Direttiva 91/439/CEE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Sospensione temporanea della patente di guida – Revoca dell’autorizzazione alla guida – Validità di una seconda patente di guida ottenuta in un altro Stato membro nel corso del periodo di sospensione temporanea
Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere, all’interno del suo territorio, il diritto di guidare derivante da una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro e, pertanto, la validità di tale patente, quando al suo titolare sia stato applicato, nel primo Stato membro, un provvedimento di revoca dell’autorizzazione alla guida adottato successivamente alla data di rilascio di tale patente, ma inteso a sanzionare un’infrazione constatata anteriormente a questa stessa data.
LaPrevidenza.it, 24/11/2008
089757100
3287451985
Avvocato
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