sabato, 24 ottobre 2026

Diagnosi e sorveglianza epidemiologica dell’encefalopatia spongiforme bovina. Possibilità per gli Stati membri di finanziare la parte del costo non in carico dalla Comunità mediante la riscossione di contributi nazionali

Cgce, 25.6.2009 C-430/07

 

«Decisione 2000/764/CE – Diagnosi e sorveglianza epidemiologica dell’encefalopatia spongiforme bovina – Regolamento (CE) n. 2777/2000 – Misure di sostegno del mercato – Misure veterinarie – Contributo comunitario al finanziamento di una parte del costo dei test – Direttiva 85/73/CEE – Possibilità per gli Stati membri di finanziare la parte del costo non presa in carico dalla Comunità mediante la riscossione di contributi nazionali di ispezione di carni o di contributi per la lotta contro le epizoozie»

Tra i mesi di maggio e di dicembre 2001, il Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (Servizio nazionale di Ispezione del Bestiame e della Carne) ha eseguito, nell’ambito dell’ispezione di carni destinate all’esportazione, una serie di test rapidi per il rilevamento dell’ESB sui bovini di età superiore a 30 mesi presenti nell’azienda della Gosschalk.

Con fatture inviate alla Gosschalk tra i mesi di febbraio e di aprile 2002, le autorità olandesi hanno reclamato nei confronti di quest’ultima il versamento di un contributo di EUR 31,76 per ogni test di rilevamento dell’ESB, per un importo globale di EUR 1 681 279,12, di cui EUR 92 675,68 in relazione a test eseguiti nei mesi di maggio e di giugno 2001.

La Gosschalk ha proposto infruttuosamente ricorsi avverso tali fatture. Nell’ambito del ricorso successivamente intentato dinanzi alla Rechtbank Zutphen questi ricorsi sono stati dichiarati irricevibili in quanto tale giudice ha considerato che le suddette fatture non costituivano decisioni amministrative impugnabili.

Nel maggio 2004, la Gosschalk ha impugnato la decisione della Rechtbank Zutphen dinanzi al Raad van State il quale, con decisione 3 novembre 2004, ha dichiarato il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa dinanzi alla Rechtbank Zutphen. Quest’ultima, statuendo con decisione 17 novembre 2005, ha dichiarato infondato il ricorso della Gosschalk e ha respinto la sua domanda di indennizzo.

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LaPrevidenza.it, 15/07/2009

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